Art. 945
Cessazione   d'autorita'   per   ufficiali  piloti  e  navigatori  di
                             complemento

1.  Nel  caso  di  cessazione  d'autorita'  per  motivi disciplinari,
all'ufficiale  pilota  o navigatore di complemento non e' corrisposto
il  premio  di  fine  ferma  di  cui all'articolo 1797, salvo che, su
proposta  della  competente  commissione ordinaria di avanzamento, il
Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti
o  gli  eventuali  motivi  giustificativi,  non disponga, con proprio
provvedimento,  la  corresponsione del premio di congedamento con una
riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.