Art. 947
                       Collocamento in congedo

1.  Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma, o
prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 946,
eccettuata  la  perdita  del  grado, e' collocato nella categoria dei
sottufficiali di complemento.
2.  Nel  caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta
di   non   idoneita'   permanente   al  servizio  incondizionato,  il
sottufficiale e' collocato in congedo assoluto.