Art. 948
                  Ammissione in servizio permanente

1.  Al  termine  della ferma volontaria, i carabinieri che conservano
l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli
per  qualita'  morali  e  culturali,  buona  condotta,  attitudini  e
rendimento,   di   continuare   a  prestare  servizio  nell'Arma  dei
carabinieri,  sono  ammessi,  salvo  esplicita  rinuncia, in servizio
permanente  con  determinazione  del  Comandante  generale  che  puo'
delegare tale facolta' ai comandanti di corpo.
2. Possono ottenere altresi' l'ammissione al servizio permanente, con
le modalita' di cui al comma 1, i marescialli che hanno un'anzianita'
di servizio di almeno quattro anni.
3.  La  domanda  di  rinuncia  al passaggio in servizio permanente va
presentata,  almeno  sessanta giorni prima della scadenza della ferma
volontaria, al comando cui e' in forza il militare.