Art. 949 
               Non ammissione nel servizio permanente 
 
1. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che  il
medesimo non e' meritevole di essere ammesso in servizio  permanente,
inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento  al
Comandante generale, che decide, sentito il parere della  commissione
permanente  di  avanzamento,  integrata  da  tre  appuntati  da   lui
designati, se l'interessato e' carabiniere in ferma. 
2. I militari che non sono ammessi  in  servizio  permanente  cessano
dalla ferma volontaria e sono collocati in  congedo.  Il  periodo  di
tempo eventualmente trascorso in servizio  oltre  la  scadenza  della
ferma volontaria e'  considerato  come  servizio  prestato  in  ferma
volontaria.