Art. 950 
                      Prolungamento della ferma 
 
1. Il militare che alla scadenza della  ferma  volontaria  non  possa
essere ammesso in  servizio  permanente  per  temporanea  inidoneita'
fisica  al  servizio  incondizionato  o  perche'   imputato   in   un
procedimento  penale  per  delitto  non  colposo   o   sottoposto   a
procedimento  disciplinare,  anche  se  sospeso  dal  servizio,  puo'
ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. 
2. La durata complessiva del prolungamento della ferma: 
a)  per  il  militare  temporaneamente   non   idoneo   al   servizio
incondizionato, non puo' essere superiore al periodo massimo previsto
per l'aspettativa; 
b) per il militare sottoposto a procedimento penale  o  disciplinare,
non puo' protrarsi oltre la data in cui e' definito  il  procedimento
stesso. 
3. Il militare che ha riacquistato l'idoneita' fisica  incondizionata
e quello nei cui confronti il procedimento penale o  disciplinare  si
e' concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda,  l'ammissione
in servizio permanente con  decorrenza  dal  giorno  successivo  alla
scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. 
4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o
della   notificazione   dell'esito   del   procedimento   penale    o
disciplinare. 
5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al  comma
2, lettera a), non ha riacquistato l'idoneita' fisica  incondizionata
o che e' riconosciuto temporaneamente non  idoneo,  e'  collocato  in
congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della  data  di
comunicazione del relativo giudizio.