Art. 951 
                   Cause di cessazione dalla ferma 
 
  1. L'appartenente al ruolo  appuntati  e  carabinieri  cessa  dalla
ferma volontaria o dal prolungamento della stessa,  anche  prima  del
termine stabilito, oltre che per le cause previste per  il  personale
in servizio permanente, per motivi disciplinari e per superamento del
limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza. 
  2. Per il personale del ruolo ispettori in ferma valgono  le  norme
sulla cessazione dalla ferma previste per  i  sottufficiali,  di  cui
alla precedente sezione III. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.