Art. 952 
                       Collocamento in congedo 
 
  1. L'appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri che  cessa
dal servizio al termine della ferma volontaria  o  dal  prolungamento
della stessa, o prima di tale termine per una  delle  cause  previste
dall'articolo 951, eccettuata la perdita del grado, e'  collocato  in
congedo illimitato. 
  2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta
di non idoneita' permanente al servizio incondizionato,  il  militare
e' collocato in congedo assoluto. 
  3.  I  provvedimenti  di  cessazione  dal  servizio,  relativi   al
personale appartenente ai ruoli degli ispettori e degli  appuntati  e
carabinieri, sono adottati con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.