Art. 957 
        Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma 
 
1. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto, oltre che per le cause
previste per il personale in servizio permanente, nei seguenti casi: 
a) domanda presentata dall'interessato; 
b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
c) esito positivo  degli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool, per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
d)  superamento  del  limite  massimo  di  licenza  straordinaria  di
convalescenza; 
e) motivi disciplinari; 
f) scarso rendimento di cui all'articolo 960. 
2.  Il  proscioglimento  per  esito   positivo   degli   accertamenti
diagnostici per l'abuso di alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od
occasionale, di sostanze  stupefacenti,  nonche'  per  l'utilizzo  di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, e' disposto  sulla  base
della  documentazione   attestante   gli   accertamenti   diagnostici
effettuati. 
3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma e' adottato  dalla
Direzione  generale  per  il  personale  militare  e   determina   la
cessazione del rapporto di servizio.