Art. 958 Proscioglimento a domanda 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 933, la domanda di proscioglimento puo' essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione: a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonche' presso imprese od organizzazioni private; b) gravi motivi familiari; in ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari: 1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti; 2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; 3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio. 2. La domanda di proscioglimento presentata dall'interessato e' inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale puo' esprimersi anche sull'opportunita' di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. 3. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.