Art. 958 
                      Proscioglimento a domanda 
 
1.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo  933,  la  domanda   di
proscioglimento puo' essere presentata nei seguenti casi,  comprovati
da adeguata documentazione: 
a)  assunzione  presso  amministrazioni  pubbliche,  nonche'   presso
imprese od organizzazioni private; 
b) gravi motivi familiari; in ogni caso, costituiscono  gravi  motivi
familiari: 
1) la condizione di orfano di entrambi i genitori,  con  funzioni  di
capo famiglia,  con  fratelli  minorenni  a  carico  o  portatori  di
handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti; 
2) la condizione di figlio unico di genitore portatore  di  handicap,
non autosufficiente, o  invalido  civile  affetto  da  mutilazione  o
invalidita'  analoghe   a   quelle   per   le   quali   e'   previsto
l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834; 
3) la condizione di fratello di altro militare  deceduto  durante  la
prestazione del servizio. 
2. La  domanda  di  proscioglimento  presentata  dall'interessato  e'
inoltrata dal comandante di corpo  alla  Direzione  generale  per  il
personale militare per il tramite  dell'alto  comando  sovraordinato,
corredata  del  parere  dello  stesso  comandante,  il   quale   puo'
esprimersi anche sull'opportunita' di  procrastinare  l'adozione  del
provvedimento  di  proscioglimento   per   motivate   imprescindibili
esigenze di impiego. 
3. I giovani  ammessi  alla  ferma  prefissata  di  un  anno  possono
rassegnare le dimissioni entro il termine di  quindici  giorni  dalla
data di incorporazione.