Art. 961
         Riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri

1.  Possono  aspirare  alla  riammissione  in  servizio nell'Arma dei
carabinieri,   nei  limiti  degli  organici  fissati  dal  codice,  i
marescialli  dei carabinieri e i carabinieri effettivi in congedo che
non  hanno  superato  il  trentacinquesimo  anno di eta', che ne sono
ritenuti  meritevoli  e  sono  in  possesso  dei prescritti requisiti
generali e speciali per il reclutamento nei rispettivi ruoli.
2.  Ai  fini del transito in servizio permanente e della progressione
di  carriera  non  e' computato il servizio svolto anteriormente alla
riammissione nell'Arma dei carabinieri.
3.  I  riammessi  devono  vincolarsi  a  ferma  quadriennale  e  sono
incorporati col proprio grado.
4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  al
personale comunque cessato dal servizio permanente.