Art. 963 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano,  della
Marina militare e dell'Aeronautica  militare  e  agli  ufficiali  del
comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri,  ammessi  ai  corsi  di
specializzazione presso facolta' universitarie per i quali  opera  la
riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della  difesa,  si
applicano gli articoli seguenti.