Art. 964 
               Ammissione ai corsi di specializzazione 
 
  1. Gli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito  italiano,  della
Marina militare e  dell'Aeronautica  militare  e  gli  ufficiali  del
comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri in  servizio  permanente
che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per  le  esigenze
dell'amministrazione, ai corsi  di  specializzazione  delle  facolta'
mediche  universitarie,  all'atto  dell'iscrizione  alla  scuola   di
specializzazione, sono  vincolati  a  rimanere  in  servizio  per  un
periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto
per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo  della  ferma
decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e'
aumentata  dell'eventuale  residuo  periodo   di   precedente   ferma
contratta, ancora da espletare.