Art. 965 
                   Proroga della durata dei corsi 
 
  1. L'ufficiale dei Corpi  sanitari  dell'Esercito  italiano,  della
Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  e  l'ufficiale   del
comparto sanitario  dell'Arma  dei  carabinieri  al  quale  e'  stata
concessa la  proroga  prevista  dall'articolo  758,  e'  vincolato  a
rimanere in servizio per un periodo di anni pari al  vincolo  residuo
di cui all'articolo 964, aumentato dell'anno di proroga ottenuto.