Art. 966
                          Ufficiali piloti

1.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  delle  Forze  armate in
possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato la ferma
obbligatoria  e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi
a  una  ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu'
di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di eta'.
2.  Gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri,
che  acquisiscono  la specializzazione di pilota di aereo o di pilota
di  elicottero,  assumono  l'obbligo  di  rimanere in servizio per un
periodo  di  dieci  anni,  a  decorrere  dalla  data di ammissione ai
relativi corsi.