Art. 967
                        Sottufficiali piloti

1.  I  sottufficiali, per partecipare ai corsi di specializzazione di
pilota  di aeroplano o navigatore militare o di pilota di elicottero,
sono  vincolati,  all'atto dell'ammissione, a una ferma volontaria di
anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.
2.  I  sottufficiali che non portano a termine o non superano i corsi
di  specializzazione  per  il conseguimento del brevetto di pilota di
aeroplano  o  l'attitudine  a  espletare  mansioni di navigatore o di
pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per
essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.
3.  I  sottufficiali  che  hanno  conseguito il brevetto di pilota di
aeroplano  o  l'attitudine  a  espletare  mansioni di navigatore o di
pilota  di  elicottero  e  che,  successivamente,  sono esonerati dal
pilotaggio  o  dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici,
possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.