Art. 968 Abilitazione 1. Gli ufficiali e i sottufficiali, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa. 2. L'abilitazione e' di I, di II e di III grado, in relazione alle operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.