Art. 968 
                            Abilitazione 
 
1.  Gli  ufficiali  e  i  sottufficiali,  addetti  ai  servizi  della
circolazione aerea e della difesa aerea  del  territorio,  per  poter
essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono
essere  in  possesso  di  apposita  abilitazione  conseguita  con  il
superamento dei corsi  formativi  all'uopo  istituiti  dal  Ministero
della difesa. 
2. L'abilitazione e' di I, di II e di III grado,  in  relazione  alle
operazioni da compiere. Le operazioni connesse  a  ciascun  grado  di
abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.