Art. 97 
Concessione della  bandiera  per  le  Forze  armate  e  per  i  corpi
                              ausiliari 
 
  1. Per tutti  gli  enti  dell'Esercito  italiano,  dell'Aeronautica
militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti  a  terra  della
Marina militare, gia'  concessionari  di  bandiera  o  stendardo,  e'
adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto
del Ministro della difesa. 
  2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti  a  cavallo,  in
luogo della bandiera di cui al comma 1 e' adottato uno stendardo,  la
cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera,
sono indicate con decreto del Ministro della difesa. 
  3. La bandiera concessa all'Arma dei carabinieri,  in  consegna  al
Comandante generale, e' custodita dalla Legione  allievi  carabinieri
di Roma. 
  4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e  al  Corpo  delle
infermiere volontarie della Croce rossa italiana  e'  concesso  l'uso
della bandiera nazionale. 
  5. Al Corpo speciale volontario  ausiliario  dell'Associazione  dei
Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta  e'  concesso
l'uso della bandiera nazionale. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  07/9/2010,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
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