Art. 97 Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari 1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, gia' concessionari di bandiera o stendardo, e' adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa. 2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 e' adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa. 3. La bandiera concessa all'Arma dei carabinieri, in consegna al Comandante generale, e' custodita dalla Legione allievi carabinieri di Roma. 4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana e' concesso l'uso della bandiera nazionale. 5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e' concesso l'uso della bandiera nazionale. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/9/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.