Art. 970 
              Ulteriori ferme per il personale militare 
 
1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze  armate,  in  possesso
dell'abilitazione di controllore  del  traffico  aereo  in  corso  di
validita', vincolati, in  connessione  alla  frequenza  di  corsi  di
formazione e specializzazione legati al proprio  profilo  di  impiego
nel  settore  del  traffico  aereo,  a  ferme  obbligatorie  per   la
complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 969 e  degli
articoli 971 e 972, al termine del periodo di  ferma  obbligatoria  e
successivamente al conseguimento del massimo  grado  di  abilitazione
previsto, sono ammessi a una ferma  volontaria  di  durata  biennale,
rinnovabile per non piu' di quattro volte.