Art. 971
                              Ufficiali

1.  Gli  ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi
di  elevato  livello tecnico-professionale sono vincolati a una ferma
di  anni  cinque  che  decorre dalla data di inizio dei corsi stessi.
Detto   periodo   e'   aggiuntivo   rispetto   al  periodo  di  ferma
eventualmente  in  atto e non opera nel caso di mancato superamento o
di dimissioni dal corso.
2.  Il  Ministro  della  difesa  definisce,  con  proprio  decreto da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  i  corsi  di elevato livello
tecnico-professionale di cui al comma 1.