Art. 973 
                 Personale dell'Arma dei carabinieri 
 
1. La partecipazione a  corsi  di  particolare  livello  tecnico  del
personale  dei  ruoli  ispettori,  sovrintendenti   e   appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri e' subordinata  al  vincolo  di
una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso,  fino  a  un
massimo di cinque anni, dalla  quale  possono  essere  prosciolti,  a
domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata  dei
corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che  essi  comportano  sono
determinati con decreto del Ministro della difesa. 
2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1  vale  anche
per i militari in servizio permanente.