Art. 980 
      Trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza 
 
  1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di  leva
eletti negli organi di rappresentanza sono disciplinati dall'articolo
1480. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 980: 
             - Il testo dell'art. 13, comma 8, del  decreto-legge  15
          gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri  di
          persona a scopo di  estorsione  e  per  la  protezione  dei
          testimoni di giustizia, nonche'  per  la  protezione  e  il
          trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con  la
          giustizia), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  15
          gennaio 1991, n. 12 e convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 marzo  1991,  n.  82,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 marzo 1991, n. 64, e' il seguente: 
             «8. Ai fini del reinserimento sociale dei  collaboratori
          e delle altre persone sottoposte a protezione, e' garantita
          la  conservazione   del   posto   di   lavoro   ovvero   il
          trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le
          modalita' che, assicurando la  riservatezza  e  l'anonimato
          dell'interessato,  sono  specificate  in  apposito  decreto
          emanato dal  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro  della  giustizia,  sentiti  gli  altri   Ministri
          interessati. Analogamente si provvede per la definizione di
          specifiche misure di assistenza e di reinserimento  sociale
          destinate ai  minori  compresi  nelle  speciali  misure  di
          protezione.». 
             - Il testo dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio
          1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
          sociale  e  i  diritti  delle  persone   handicappate),   e
          successive  modificazioni,   pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n.  39,
          e' il seguente: 
             «5. Il genitore o il familiare lavoratore, con  rapporto
          di lavoro pubblico o privato, che assista  con  continuita'
          un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha
          diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro  piu'
          vicina al proprio domicilio e non  puo'  essere  trasferito
          senza il suo consenso ad altra sede.». 
             -  Il  testo  dell'art.  78,  comma   6,   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti   locali),   pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28  settembre
          2000, n. 227, e' il seguente: 
             «6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e
          privati, non possono essere soggetti, se non  per  consenso
          espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del  mandato.
          La richiesta dei predetti lavoratori  di  avvicinamento  al
          luogo in cui viene svolto il  mandato  amministrativo  deve
          essere esaminata  dal  datore  di  lavoro  con  criteri  di
          priorita'. Nell'assegnazione della sede per  l'espletamento
          del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive e'
          riconosciuta agli amministratori locali la priorita' per la
          sede di espletamento del mandato amministrativo  o  per  le
          sedi a questa piu' vicine. Il servizio sostitutivo di  leva
          non puo' essere espletato nell'ente nel quale  il  soggetto
          e' amministratore o in un  ente  dipendente  o  controllato
          dalla medesima amministrazione.». 
             - Il testo degli artt. 1 e 2 della legge 29 marzo  2001,
          n. 86 (Disposizioni in materia  di  personale  delle  Forze
          armate e delle Forze di polizia), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 2 aprile 2001, n. 77, e' il seguente: 
             «Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - 1. Al personale
          volontario coniugato e al personale in servizio  permanente
          delle Forze armate, delle Forze di polizia  ad  ordinamento
          militare e civile e del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento
          in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio  1986,  n.
          224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma
          1, del decreto legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  al
          personale   appartenente   alla    carriera    prefettizia,
          trasferiti d'autorita' ad altra sede di servizio sita in un
          comune  diverso  da  quello  di  provenienza,  compete  una
          indennita' mensile pari a  trenta  diarie  di  missione  in
          misura intera per i primi dodici mesi di permanenza  ed  in
          misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. 
             2. L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del 20  per
          cento per il personale che  fruisce  nella  nuova  sede  di
          alloggio gratuito di servizio. 
             3. Il personale che non  fruisce  nella  nuova  sede  di
          alloggio di servizio puo' optare, in luogo del  trattamento
          di cui al comma 1, per il rimborso del  90  per  cento  del
          canone mensile corrisposto per l'alloggio privato  fino  ad
          un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
          non superiore a trentasei  mesi.  Al  rimborso  di  cui  al
          presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
             4. L'indennita' di cui al comma 1 del presente  articolo
          compete anche al personale in servizio all'estero ai  sensi
          delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114,
          e 27 dicembre 1973, n.  838,  e  successive  modificazioni,
          all'atto del rientro in Italia.». 
             «Art. 2. (Applicazione dell'articolo 17 della  legge  28
          luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in  congedo).
          -  1.  Il  coniuge  convivente   del   personale   di   cui
          all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia
          impiegato in una delle amministrazioni di cui  all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale
          all'atto  del  collocamento  in  congedo,  ha  diritto   di
          precedenza nell'assegnazione del  primo  posto  disponibile
          presso l'amministrazione di appartenenza o, per  comando  o
          distacco,   presso   altre   amministrazioni   nella   sede
          dell'eletto domicilio  o,  in  mancanza,  nella  sede  piu'
          vicina. 
             1-bis. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano
          anche al personale  che  elegge  domicilio  nel  territorio
          nazionale a seguito del  collocamento  in  aspettativa  per
          riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge  19
          maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto
          del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in
          caso di successivi  richiami  in  servizio  previsti  dalle
          disposizioni vigenti, e non  puo'  piu'  essere  esercitato
          all'atto del definitivo collocamento in congedo. 
             2. Le  disposizioni  dell'articolo  17  della  legge  28
          luglio 1999, n. 266,  e  quelle  di  cui  al  comma  1  del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutto  il   personale
          indicato all'articolo 1, comma 1.». 
             - Il testo dell'art. 3, comma 1, della  legge  27  marzo
          2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento  penale  e
          procedimento disciplinare ed effetti del  giudicato  penale
          nei  confronti   dei   dipendenti   delle   amministrazioni
          pubbliche),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  5
          aprile 2001, n. 80, e' il seguente: 
             «1. Salva l'applicazione della sospensione dal  servizio
          in   conformita'   a   quanto   previsto   dai   rispettivi
          ordinamenti, quando  nei  confronti  di  un  dipendente  di
          amministrazioni  o  di  enti  pubblici  ovvero  di  enti  a
          prevalente partecipazione pubblica e' disposto il  giudizio
          per alcuni dei delitti previsti dagli articoli  314,  primo
          comma , 317, 318, 319, 319-ter e 320 del  codice  penale  e
          dall'articolo 3 della  legge  9  dicembre  1941,  n.  1383,
          l'amministrazione di  appartenenza  lo  trasferisce  ad  un
          ufficio diverso da  quello  in  cui  prestava  servizio  al
          momento   del   fatto,   con   attribuzione   di   funzioni
          corrispondenti, per inquadramento, mansioni  e  prospettive
          di   carriera,   a    quelle    svolte    in    precedenza.
          L'amministrazione  di  appartenenza,  in   relazione   alla
          propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento  di
          sede, o alla attribuzione  di  un  incarico  differente  da
          quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di  evidenti
          motivi di opportunita' circa la permanenza  del  dipendente
          nell'ufficio   in   considerazione   del   discredito   che
          l'amministrazione   stessa   puo'    ricevere    da    tale
          permanenza.». 
             - Il testo dell'art. 81 della legge 1° aprile  1981,  n.
          121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della  pubblica
          sicurezza),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale del  10  aprile  1981,  n.  100,  e'  il
          seguente: 
             «Art.  81(Norme  di  comportamento  politico).   -   Gli
          appartenenti  alle  forze  di  polizia  debbono   in   ogni
          circostanza  mantenersi  al  di  fuori  delle  competizioni
          politiche  e  non  possono   assumere   comportamenti   che
          compromettano l'assoluta imparzialita' delle loro funzioni. 
          Agli appartenenti alle forze di polizia e' fatto divieto di
          partecipare  in  uniforme,  anche  se  fuori  servizio,   a
          riunioni  e  manifestazioni  di  partiti,  associazioni   e
          organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto
          dall'articolo  seguente.  E'  fatto  altresi'  divieto   di
          svolgere   propaganda   a   favore   o   contro    partiti,
          associazioni,  organizzazioni  politiche  o  candidati   ad
          elezioni. 
             Gli appartenenti alle  forze  di  polizia  candidati  ad
          elezioni  politiche  o   amministrative   sono   posti   in
          aspettativa  speciale  con  assegni   dal   momento   della
          accettazione della candidatura per la durata della campagna
          elettorale e  possono  svolgere  attivita'  politica  e  di
          propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e
          in  abito  civile.  Essi,  comunque  non  possono  prestare
          servizio nell'ambito della circoscrizione  nella  quale  si
          sono  presentati  come  candidati  alle  elezioni,  per  un
          periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.». 
             - Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della
          Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574  (Norme  di  attuazione
          dello statuto speciale per la regione  Trentino-Alto  Adige
          in materia di uso  della  lingua  tedesca  e  della  lingua
          ladina  nei  rapporti  dei  cittadini   con   la   pubblica
          amministrazione e nei procedimenti giudiziari),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1989, n. 105, e'  il
          seguente: 
             «Art. 33. - 1. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto
          delle norme del presente decreto da parte  delle  Forze  di
          polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 
          121, nel reclutamento del personale deve essere  riservata,
          in  base  al  fabbisogno  di   personale   occorrente   per
          l'espletamento dei compiti di  istituto,  una  aliquota  di
          posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della
          lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta
          dal  possesso  dell'attestato  previsto  dall'art.  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.
          752, e successive modificazioni. 
             2. Nelle corrispondenti prove selettive viene  applicata
          la disposizione dell'art. 20  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  e  successive
          modificazioni. 
             3. Gli arruolati a norma del comma 1  vengono  destinati
          nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli
          aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti
          ad altra sede se non a domanda o per motivate  esigenze  di
          servizio. 
             4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al  comma  1,
          per il personale destinato a prestare servizio in provincia
          di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione
          linguistica  alle  prove  d'esame  per   il   conseguimento
          dell'attestato di cui al comma 1. 
             5.  Il  Ministero  dell'interno  seguira'  la  direttiva
          politica di mantenere in provincia di Bolzano  i  cittadini
          dei  diversi  gruppi  linguistici   della   provincia   che
          entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve
          eventuali sanzioni disciplinari individuali che  comportino
          il trasferimento.». 
             - Il testo degli artt. 8 e 11 del decreto legislativo 28
          luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di  coordinamento
          e transitorie del codice di procedura  penale),  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  del  5
          agosto 1989, n. 182, e' il seguente: 
             «Art.  8  (Assegnazione  alle   sezioni).   -   1.   Gli
          interessati  all'assegnazione  alle  sezioni   di   polizia
          giudiziaria  presentano  domanda   all'amministrazione   di
          appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione  delle
          vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza. 
             2. Le domande, con il parere dell'ufficio o  comando  da
          cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo
          al procuratore generale presso la corte di appello nel  cui
          distretto e' stata dichiarata la vacanza. 
             3. Quando mancano le domande o  queste  sono  in  numero
          inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione
          indica al procuratore generale,  individuato  a  norma  del
          comma 2, coloro che possono essere presi in  considerazione
          ai fini dell'assegnazione alle sezioni sino a  raggiungere,
          tenendo conto anche  delle  eventuali  domande,  un  numero
          triplo a quello delle vacanze. 
             4. Un terzo dei soggetti  indicati  dall'amministrazione
          di appartenenza deve  avere  svolto  attivita'  di  polizia
          giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi
          di polizia giudiziaria. 
             5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza
          trasmette  contestualmente   copia   della   documentazione
          caratteristica. 
             6.  L'assegnazione  e'  disposta   senza   ritardo   con
          provvedimento  dell'amministrazione  di   appartenenza   su
          richiesta nominativa  congiunta  del  procuratore  generale
          presso  la  corte  di  appello  e  del  procuratore   della
          Repubblica interessato. 
             7. Non  sono  considerate  le  domande  e  le  posizioni
          rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da  leggi  o
          da   regolamenti   concernenti   gli   ordinamenti    delle
          amministrazioni di appartenenza.». 
             «Art. 11 (Trasferimenti del personale delle sezioni).  -
          1. I trasferimenti del personale della sezione  di  polizia
          giudiziaria   sono   disposti    dall'amministrazione    di
          appartenenza su proposta  motivata  del  capo  dell'ufficio
          presso cui e' istituita la sezione  ovvero,  su  iniziativa
          dell'amministrazione, previo nulla osta del medesimo e  del
          procuratore generale presso la corte di appello. 
             2. Qualora  il  trasferimento  si  renda  necessario  in
          relazione alla progressione in carriera, e' sufficiente  il
          tempestivo avviso al capo  dell'ufficio  e  al  procuratore
          generale da parte dell'amministrazione.». 
             - Il testo dell'art.  3  del  decreto-legge  29  ottobre
          1991, n. 345 (Disposizioni  urgenti  per  il  coordinamento
          delle attivita' informative  e  investigative  nella  lotta
          contro  la  criminalita'  organizzata),  pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  31  ottobre  1991,  n.   256,   e
          convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 410, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 30 dicembre 1991, n. 304), e' il seguente: 
             «Art. 3 (Direzione investigativa  antimafia).  -  1.  E'
          istituita,  nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza, una Direzione investigativa  antimafia  (D.I.A.)
          con il compito  di  assicurare  lo  svolgimento,  in  forma
          coordinata, delle attivita'  di  investigazione  preventiva
          attinenti  alla  criminalita'   organizzata,   nonche'   di
          effettuare  indagini  di   polizia   giudiziaria   relative
          esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso  o
          comunque ricollegabili all'associazione medesima. 
             2. Formano oggetto  delle  attivita'  di  investigazione
          preventiva  della  Direzione  investigativa  antimafia   le
          connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
          interni ed internazionali delle  organizzazioni  criminali,
          gli  obiettivi  e   le   modalita'   operative   di   dette
          organizzazioni, nonche' ogni altra forma di  manifestazione
          delittuosa  alle  stesse  riconducibile  ivi  compreso   il
          fenomeno delle estorsioni. 
             3.     La     Direzione     investigativa      antimafia
          nell'assolvimento  dei  suoi  compiti  opera   in   stretto
          collegamento con gli uffici e le strutture delle  forze  di
          polizia esistenti a livello centrale e periferico. 
             4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia  giudiziaria
          debbono fornire ogni possibile  cooperazione  al  personale
          investigativo della  D.I.A.  Gli  ufficiali  ed  agenti  di
          polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali
          di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
          152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio
          1991, n. 203, devono costantemente informare  il  personale
          investigativo  della  D.I.A.,  incaricato   di   effettuare
          indagini collegate, di tutti gli  elementi  informativi  ed
          investigativi di cui siano venuti comunque  in  possesso  e
          sono tenuti a  svolgere,  congiuntamente  con  il  predetto
          personale, gli accertamenti e  le  attivita'  investigative
          eventualmente richiesti. Il predetto personale dei  servizi
          centrali  e  interprovinciali  della  Polizia   di   Stato,
          dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, e' assegnato alla
          D.I.A., nei contingenti e con  i  criteri  e  le  modalita'
          determinati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con i Ministri della difesa e delle finanze. 
             5. All'Alto Commissario per il coordinamento della lotta
          contro  la   delinquenza   mafiosa,   ferme   restando   le
          attribuzioni previste dal decreto-legge 6  settembre  1982,
          n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre
          1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni, e'
          attribuita  la  responsabilita'  generale  delle  attivita'
          svolte dalla D.I.A., delle quali  riferisce  periodicamente
          al Consiglio generale di cui all'articolo 1, e competono  i
          provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da  parte  della
          D.I.A., delle direttive emanate a norma del  medesimo  art.
          1. 
             6.   Alla    D.I.A.    e'    preposto    un    direttore
          tecnico-operativo scelto  fra  funzionari  appartenenti  ai
          ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
          dirigente superiore, e ufficiali di grado non  inferiore  a
          generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo
          della guardia di finanza, che  abbiano  maturato  specifica
          esperienza  nel  settore  della  lotta  alla   criminalita'
          organizzata.  Il  direttore  della  D.I.A.  partecipa  alle
          riunioni del Consiglio generale di cui all'articolo 1,  cui
          riferisce sul funzionamento  dei  servizi  posti  alle  sue
          dipendenze e sui risultati conseguiti. 
             6-bis. Con gli stessi criteri indicati  al  comma  6  e'
          assegnato  alla  D.I.A.  un  vice  direttore  con  funzioni
          vicarie. 
             7. La D.I.A. si avvale  di  personale  dei  ruoli  della
          Polizia di Stato, dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo
          della guardia di finanza. 
             8.  Il  Ministro  dell'interno,  sentito  il   Consiglio
          generale di cui all'articolo 1, determina  l'organizzazione
          della    D.I.A.    secondo    moduli    rispondenti    alla
          diversificazione  dei  settori  d'investigazione   e   alla
          specificita'  degli  ordinamenti  delle  forze  di  polizia
          interessate, fermo restando che in ogni caso,  nella  prima
          fase, l'organizzazione e' articolata come segue: 
             a) reparto investigazioni preventive; 
             b) reparto investigazioni giudiziarie; 
             c)   reparto   relazioni    internazionali    ai    fini
          investigativi. 
             9. Alla determinazione del  numero  e  delle  competenze
          delle divisioni in cui si articolano i reparti  di  cui  al
          comma 8 si provvede con le modalita' e  procedure  indicate
          nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981,
          n. 121, e successive modificazioni e integrazioni.  Con  le
          stesse modalita' e procedure si provvede alla  preposizione
          ed assegnazione del personale ai reparti e alle  divisioni,
          secondo principi di competenza tecnico-professionale e  con
          l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari  degli
          uffici predetti di pari livello una sostanziale parita'  ed
          equiordinazione di funzioni, anche mediante il  ricorso  al
          criterio della rotazione degli incarichi. 
             10. In  attuazione  di  quanto  stabilito  nel  presente
          articolo,  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   da
          adottarsi nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  saranno  dettate
          norme per l'unificazione nella D.I.A. di tutte le attivita'
          dell'ufficio dell'Alto Commissario che  riguardano  compiti
          assegnati dal presente decreto al medesimo organismo.». 
             - Il testo dei commi 553, 554, 555  e  556  dell'art.  1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria  2005),   pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004,  n.
          306, e' il seguente: 
             «553.   In   attuazione    degli    impegni    derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in
          esecuzione degli accordi  di  collaborazione  con  i  Paesi
          interessati, il Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a
          provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni  di  euro  per
          gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal
          2007, all'integrazione e allo  sviluppo  della  rete  degli
          ufficiali  di  collegamento   delle   Forze   di   polizia,
          incaricati  di  stabilire  e  mantenere  contatti  con   le
          autorita' dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni
          internazionali  che   vi   hanno   sede,   finalizzati   ad
          incrementare  la   cooperazione   internazionale   per   la
          prevenzione e repressione della criminalita', dei  traffici
          illeciti transnazionali e del terrorismo. 
             554. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti
          tra funzionari  o  ufficiali  delle  Forze  di  polizia  in
          servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza  o
          ivi trasferiti per la specifica  esigenza,  e  le  relative
          dipendenze, nonche' le modalita' di selezione, formazione e
          assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati  ed  il
          numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione
          sono  stabiliti  con  regolamento  adottato  dal   Ministro
          dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
          esteri, della difesa e dell'economia e  delle  finanze.  Il
          predetto  regolamento  stabilisce  le   linee   guida   per
          l'eventuale utilizzazione degli ufficiali  di  collegamento
          nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici  consolari
          in qualita'  di  esperti  a  norma  dell'articolo  168  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18, e successive modificazioni. 
             555.  Gli  ufficiali  di  collegamento  possono   essere
          incaricati, sulla base  di  specifici  accordi  di  livello
          bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di  uno
          o piu' Stati membri dell'Unione europea, nel  rispetto  dei
          vincoli conseguenti dalle disposizioni in  vigore  e  salvo
          che  possa  derivarne  un  pericolo   per   gli   interessi
          nazionali. 
             556. Al personale  impiegato  all'estero  ai  sensi  dei
          commi 553, 554 e 555 compete il  trattamento  economico  di
          cui alla  legge  8  luglio  1961,  n.  642.  Per  eventuali
          incarichi effettivamente svolti  presso  le  rappresentanze
          diplomatiche o  gli  uffici  consolari,  e'  attribuito  un
          trattamento economico, sostitutivo di  quello  indicato  al
          primo periodo, da  determinare  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con
          il  Ministro  degli  affari  esteri  e  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, in misura  non  inferiore  a
          quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18, e successive modificazioni.».