Art. 980 Trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza 1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza sono disciplinati dall'articolo 1480. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 980: - Il testo dell'art. 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1991, n. 12 e convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1991, n. 64, e' il seguente: «8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, e' garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalita' che, assicurando la riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione.». - Il testo dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, e' il seguente: «5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita' un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.». - Il testo dell'art. 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, e' il seguente: «6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorita'. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive e' riconosciuta agli amministratori locali la priorita' per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa piu' vicine. Il servizio sostitutivo di leva non puo' essere espletato nell'ente nel quale il soggetto e' amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.». - Il testo degli artt. 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2001, n. 77, e' il seguente: «Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - 1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorita' ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio. 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. L'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.». «Art. 2. (Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo). - 1. Il coniuge convivente del personale di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede piu' vicina. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo. 2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo 1, comma 1.». - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2001, n. 80, e' il seguente: «1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformita' a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica e' disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma , 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunita' circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale permanenza.». - Il testo dell'art. 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il seguente: «Art. 81(Norme di comportamento politico). - Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialita' delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia e' fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente. E' fatto altresi' divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni. Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attivita' politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.». - Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1989, n. 105, e' il seguente: «Art. 33. - 1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta dal possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 2. Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata la disposizione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 3. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio. 4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1, per il personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione linguistica alle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 1. 5. Il Ministero dell'interno seguira' la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.». - Il testo degli artt. 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989, n. 182, e' il seguente: «Art. 8 (Assegnazione alle sezioni). - 1. Gli interessati all'assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda all'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza. 2. Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto e' stata dichiarata la vacanza. 3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini dell'assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze. 4. Un terzo dei soggetti indicati dall'amministrazione di appartenenza deve avere svolto attivita' di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria. 5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza trasmette contestualmente copia della documentazione caratteristica. 6. L'assegnazione e' disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato. 7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.». «Art. 11 (Trasferimenti del personale delle sezioni). - 1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione ovvero, su iniziativa dell'amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello. 2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, e' sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.». - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1991, n. 256, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 410, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1991, n. 304), e' il seguente: «Art. 3 (Direzione investigativa antimafia). - 1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di investigazione preventiva attinenti alla criminalita' organizzata, nonche' di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima. 2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita' operative di dette organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni. 3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico. 4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attivita' investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, e' assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalita' determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze. 5. All'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni, e' attribuita la responsabilita' generale delle attivita' svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 1, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo art. 1. 6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalita' organizzata. Il direttore della D.I.A. partecipa alle riunioni del Consiglio generale di cui all'articolo 1, cui riferisce sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti. 6-bis. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e' assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie. 7. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 8. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificita' degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione e' articolata come segue: a) reparto investigazioni preventive; b) reparto investigazioni giudiziarie; c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi. 9. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 8 si provvede con le modalita' e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalita' e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi. 10. In attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno dettate norme per l'unificazione nella D.I.A. di tutte le attivita' dell'ufficio dell'Alto Commissario che riguardano compiti assegnati dal presente decreto al medesimo organismo.». - Il testo dei commi 553, 554, 555 e 556 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, e' il seguente: «553. In attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Ministero dell'interno e' autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, all'integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorita' dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalita', dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo. 554. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonche' le modalita' di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee guida per l'eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualita' di esperti a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali. 556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al primo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.».