Art. 984 
          Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali 
 
1.  L'ufficiale  in  congedo  dell'Esercito  italiano   puo'   essere
trasferito da un'arma a un'altra arma o a un corpo,  da  un  corpo  a
un'arma ovvero ad altro corpo, quando e' in possesso  del  titolo  di
studio richiesto dalle  norme  sul  reclutamento  degli  ufficiali  e
inoltre, per i  trasferimenti  da  un'arma  a  un  corpo,  quando  ha
superato il quarantunesimo anno di eta'. Salvo il disposto del  comma
2, i trasferimenti sono effettuati a domanda  o  d'autorita'  e,  nel
caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a domanda. 
2. Il trasferimento al Corpo sanitario e' obbligatorio,  prescindendo
dal suddetto limite di eta', per gli ufficiali inferiori delle armi e
dei corpi forniti del prescritto titolo di  studio.  Il  Ministro  ha
tuttavia facolta' di non effettuare il trasferimento  dell'ufficiale,
che, appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di rimanervi. 
3. L'ufficiale e' trasferito  con  il  proprio  grado  e  la  propria
anzianita';  nei  trasferimenti  da  un'arma  a  un   corpo   e   nei
trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario, l'ufficiale che riveste
grado superiore a tenente e' trasferito col grado di  tenente  e  con
l'anzianita' che aveva in tale grado. 
4. Per l'ufficiale in congedo della Marina militare  non  e'  ammesso
trasferimento da corpo a corpo. 
5. Per  l'ufficiale  in  congedo  dell'Aeronautica  militare  non  e'
ammesso trasferimento da un  ruolo  o  categoria  ad  altro  ruolo  o
categoria, salvo il caso previsto dall'articolo 1001.