Art. 984 Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali 1. L'ufficiale in congedo dell'Esercito italiano puo' essere trasferito da un'arma a un'altra arma o a un corpo, da un corpo a un'arma ovvero ad altro corpo, quando e' in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per i trasferimenti da un'arma a un corpo, quando ha superato il quarantunesimo anno di eta'. Salvo il disposto del comma 2, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorita' e, nel caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a domanda. 2. Il trasferimento al Corpo sanitario e' obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di eta', per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facolta' di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che, appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di rimanervi. 3. L'ufficiale e' trasferito con il proprio grado e la propria anzianita'; nei trasferimenti da un'arma a un corpo e nei trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario, l'ufficiale che riveste grado superiore a tenente e' trasferito col grado di tenente e con l'anzianita' che aveva in tale grado. 4. Per l'ufficiale in congedo della Marina militare non e' ammesso trasferimento da corpo a corpo. 5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non e' ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'articolo 1001.