Art. 986 
                 Tipologia dei richiami in servizio 
 
1. Il militare in congedo puo' essere richiamato in servizio: 
a) d'autorita', secondo le norme e nei  casi  previsti  dal  presente
codice; 
b) a domanda, con o senza assegni, in  qualsiasi  circostanza  e  per
qualunque durata; 
c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento. 
2. Il richiamo d'autorita' e' disposto con decreto del Ministro della
difesa. 
3. Il richiamo a domanda: 
a) senza assegni, e' disposto con decreto ministeriale; 
b) con assegni, ha luogo con decreto  ministeriale,  previa  adesione
del Ministro dell'economia e delle finanze. 
4. Il militare in congedo,  richiamato  in  servizio  temporaneo,  e'
impiegato in relazione all'eta' e alle condizioni fisiche.