Art. 988 
          Richiami in servizio nelle forze di completamento 
 
1. In relazione alla necessita' di disporre permanentemente,  per  le
esigenze di cui all'articolo 1929, comma 2, di personale  in  congedo
adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalita'  e
l'operativita' dei comandi, degli enti e  delle  unita',  nonche'  la
loro alimentazione, possono essere richiamati in  servizio,  su  base
volontaria e a tempo determinato non superiore a un anno, i  militari
in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di  truppa
in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e  dei  volontari
in ferma breve, in ferma prefissata e in  servizio  permanente.  Tale
personale, inserito nelle forze di  completamento,  e'  impiegato  in
attivita' addestrative, operative e  logistiche  sia  sul  territorio
nazionale sia all'estero. 
2. Ai militari richiamati delle categorie  dei  sottufficiali  e  dei
volontari in servizio permanente e' attribuito lo stato  giuridico  e
il trattamento economico dei pari grado in servizio. 
3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di  truppa  in
servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei  volontari  in
ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico  e  il
trattamento economico dei pari grado  appartenenti  ai  volontari  in
ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati  delle  categorie
dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata  di  quattro  anni
sono attribuiti lo stato giuridico e  il  trattamento  economico  dei
pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata  di  quattro
anni. In ogni caso, i richiamati non possono  essere  inquadrati  con
grado superiore rispetto a quello  apicale  previsto  per  la  stessa
categoria d'inquadramento. Lo stato giuridico attribuito  durante  il
periodo di  richiamo  non  ha  effetti  per  l'avanzamento  al  grado
superiore,  ne'  ai  fini  della  partecipazione  ai   concorsi   per
volontario in ferma  prefissata  quadriennale,  per  il  reclutamento
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e
militare e a quelli per l'accesso al servizio permanente. 
4. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa sono definiti, in
relazione alle specifiche esigenze delle Forze  armate,  i  requisiti
richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata  massima  delle
ferme e l'eventuale relativo prolungamento, nonche' le  modalita'  di
cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.