Art. 99
             Concessione di ricompense alle Forze armate

1.  Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all'Ordine
militare  d'Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore
militare,  nonche'  al  valore  e  al  merito  di  Forza armata, sono
disciplinati  dal  libro  IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII
del presente codice.