Art. 99 Concessione di ricompense alle Forze armate 1. Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all'Ordine militare d'Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonche' al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.