Art. 991
               Mantenimento dell'assistenza sanitaria

1.  Ai  familiari  dei  lavoratori  richiamati  alle  armi  e' dovuta
l'assistenza  sanitaria  a  cura  del servizio sanitario nazionale al
momento   della  chiamata  o  del  richiamo  alle  armi,  secondo  le
disposizioni vigenti.
2.  Tale  assistenza  deve  essere  erogata ai familiari a carico per
tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.