Art. 992 
                     Collocamento in ausiliaria 
 
1. Il collocamento  in  ausiliaria  del  personale  militare  avviene
esclusivamente   a   seguito   di   cessazione   dal   servizio   per
raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito o a
domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4. 
2. Il personale militare permane in ausiliaria: 
a) fino a 65 anni, se con  limite  di  eta'  per  la  cessazione  dal
servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; 
b) fino a 67 anni, se con  limite  di  eta'  per  la  cessazione  dal
servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un  periodo  non
inferiore ai 5 anni. 
3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale  e'  iscritto
in appositi ruoli dell'ausiliaria, da  pubblicare  annualmente  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  con  indicazione  della
categoria, del ruolo di appartenenza, nonche' del grado rivestito. Le
pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente  alla
copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta
al  competente  Ministero  per  l'utilizzo  del  suddetto  personale,
nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi  adeguati  al
ruolo e al grado rivestito. 
4. Ai fini della corresponsione  dell'indennita'  di  ausiliaria,  il
personale, all'atto della cessazione  dal  servizio,  manifesta,  con
apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilita' all'impiego
presso  l'amministrazione  di  appartenenza  e  le  altre   pubbliche
amministrazioni.