Art. 994
                 Obblighi del militare in ausiliaria

1.  Il  militare  in  ausiliaria  non  puo'  assumere  impieghi,  ne'
rivestire  cariche,  retribuite  e  non,  presso  imprese  che  hanno
rapporti  contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza
di  tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della
riserva,  con  la  perdita  del trattamento economico previsto per la
categoria dell'ausiliaria.