Art. 997
                              Obblighi

1.  L'ufficiale  e  il  sottufficiale  di complemento ha, in tempo di
pace, i seguenti obblighi di servizio:
a) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle
chiamate  per  speciali  esigenze  o  per  soddisfare  a  particolari
condizioni, in altre circostanze;
b)  frequentare  i corsi di addestramento e di allenamento prescritti
per le singole Forze armate;
c) rispondere alle chiamate di controllo.