Art. 998
Limiti  di  eta'  fino  ai quali i sottufficiali di complemento hanno
                      obblighi in tempo di pace

1.  I  limiti  di  eta'  fino ai quali i sottufficiali di complemento
hanno obblighi in tempo di pace sono i seguenti:
a) Esercito italiano:
1) primo maresciallo: 50 anni;
2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 48 anni;
3) appartenenti al ruolo sergenti: 45 anni;
b) Marina militare:
1) appartenenti al ruolo marescialli: 52 anni;
2) appartenenti al ruolo sergenti: 48 anni;
c) Aeronautica militare:
1)  appartenenti  al  ruolo naviganti: 35 o 45 anni, in base a quanto
stabilito dall'articolo 1003;
2) appartenenti al ruolo marescialli non naviganti: 52 anni;
3) appartenenti ruolo sergenti non naviganti: 50 anni;
d) Arma dei carabinieri:
1) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza: 55
anni;
2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 52 anni;
3) appartenenti al ruolo sovrintendenti: 50 anni.