Art. 2 1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta per la durata del programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia di cui all'articolo 1 l'erogazione di prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di euro quattordici miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a quelle definite con le deliberazioni assunte dai Capi di Stato e di Governo dell'area euro e dai rispettivi Ministri delle finanze ai sensi dell'articolo 1. 2. In relazione a ciascuno dei prestiti di cui all'articolo 1, le risorse necessarie per finanziare le relative operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti all'erogazione dei prestiti nei termini concordati, in conformita' alle deliberazioni di cui all'articolo 1, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei prestiti in favore della Grecia autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.