Art. 2 
 
  1. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
disposta  per  la  durata  del  programma   triennale   di   sostegno
finanziario  alla  Grecia  di  cui  all'articolo  1  l'erogazione  di
prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di
euro quattordici miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a
quelle definite con le deliberazioni assunte dai Capi di Stato  e  di
Governo dell'area euro e dai rispettivi  Ministri  delle  finanze  ai
sensi dell'articolo 1. 
  2. In relazione a ciascuno dei prestiti di cui all'articolo  1,  le
risorse necessarie per finanziare le relative operazioni di  prestito
sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a  medio-lungo
termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle
emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite  massimo
di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e nel livello massimo del ricorso al  mercato  stabilito
dalla legge finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  3. Qualora non si renda possibile procedere mediante  le  ordinarie
procedure di gestione dei pagamenti all'erogazione dei  prestiti  nei
termini  concordati,  in  conformita'  alle  deliberazioni   di   cui
all'articolo 1, i decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze
che dispongono l'erogazione  dei  prestiti  in  favore  della  Grecia
autorizzano  il  ricorso  ad  anticipazioni  di  tesoreria,  la   cui
regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di   pagamento   sul
pertinente capitolo di spesa,  e'  effettuata  entro  il  termine  di
novanta giorni dal pagamento.