Art. 1108 Formalita' degli aggiornamenti delle liste di leva 1. In tutti i casi in cui, ai sensi del codice, devono essere eseguite aggiunte alle liste di leva, per ciascun giovane aggiunto si indica sulle liste la rispettiva data di nascita e il motivo dell'aggiunta. 2. I giovani aggiunti, nati in anni anteriori a quello cui le liste si riferiscono, sono iscritti sulle liste, e dal primo degli aggiunti viene iniziata una nuova numerazione. 3. Dell'aggiunta di essi si prende inoltre nota anche sulle liste di leva dell'anno di nascita.