Art. 1108 
 
         Formalita' degli aggiornamenti delle liste di leva 
 
1. In tutti i casi  in  cui,  ai  sensi  del  codice,  devono  essere
eseguite aggiunte alle liste di leva, per ciascun giovane aggiunto si
indica sulle  liste  la  rispettiva  data  di  nascita  e  il  motivo
dell'aggiunta. 
2. I giovani aggiunti, nati in anni anteriori a quello cui  le  liste
si riferiscono, sono iscritti sulle liste, e dal primo degli aggiunti
viene iniziata una nuova numerazione. 
3. Dell'aggiunta di essi si prende inoltre nota anche sulle liste  di
leva dell'anno di nascita.