Art. 16 
 
         Responsabili degli uffici di diretta collaborazione 
 
1. Il Capo di Gabinetto e' ufficiale in servizio permanente, nominato
dal Ministro tra gli  ufficiali  generali  o  ammiragli  delle  Forze
armate. 
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i  dirigenti  del
ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ovvero,  dal  Ministro,  tra  gli
ufficiali generali o ammiragli in  servizio  permanente  delle  Forze
armate. 
3. Il Capo dell'Ufficio per la  politica  militare  e'  nominato  dal
Ministro fra gli  ufficiali  generali  o  ammiragli  in  possesso  di
specifiche esperienze e preparazione nel settore, ovvero, puo' essere
nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione o  esperti,  in
possesso di capacita'  adeguate  alle  funzioni  da  svolgere,  avuto
riguardo ai titoli professionali,  culturali  e  scientifici  e  alle
adeguate esperienze maturate nello specifico settore della difesa. 
4. Il Consigliere diplomatico e' nominato  dal  Ministro  in  ragione
della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica,
d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 
5. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro,
nonche' i  capi  delle  segreterie  e  i  segretari  particolari  dei
Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone, anche estranee alla
pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il
Ministro o con i Sottosegretari interessati; il Capo della segreteria
e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal  Ministro,
i capi delle segreterie e i segretari particolari dei  Sottosegretari
di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione  dei
Sottosegretari interessati. 
6. Il  Capo  di  Gabinetto,  il  Capo  dell'Ufficio  legislativo,  se
militare, il Capo dell'Ufficio per la politica militare, se  militare
in servizio permanente, al termine del mandato  governativo,  restano
in carica per l'ulteriore periodo di  tre  mesi,  ferma  restando  la
possibilita' di revoca anticipata o di conferma. 
7. Il Consigliere giuridico, il Portavoce, il Capo  dell'Ufficio  per
la  politica  militare,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  6,   il
Consigliere diplomatico, il Capo della  segreteria  e  il  Segretario
particolare del Ministro sono nominati  per  la  durata  massima  del
mandato governativo del Ministro, ferma restando la  possibilita'  di
revoca anticipata; i capi delle segreterie e i segretari  particolari
dei Sottosegretari di Stato sono nominati per la durata  massima  del
loro mandato governativo. 
8. Gli incarichi di responsabilita' degli uffici di cui  all'articolo
14, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attivita' professionale
e con altri incarichi di direzione di uffici;  dello  svolgimento  di
altri  incarichi  o  di  attivita'  professionali  a  carattere   non
continuativo e' informato il Ministro che ne valuta la compatibilita'
con le funzioni svolte. 
 
          Note all'art. 16: 
          - Il testo dell'art.19 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle   dipendenze   delle    amministrazioni    pubbliche),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente: 
          «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai fini
          del  conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
          1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche  mediante
          pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il
          numero e la tipologia dei posti di funzione che si  rendono
          disponibili  nella  dotazione  organica  ed  i  criteri  di
          scelta;  acquisisce   le   disponibilita'   dei   dirigenti
          interessati e le valuta. 
          1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono  essere  revocati
          esclusivamente  nei  casi  e  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo    21,    comma    1,     secondo     periodo.
          L'amministrazione  che,  in  dipendenza  dei  processi   di
          riorganizzazione ovvero alla scadenza, in  assenza  di  una
          valutazione negativa,  non  intende  confermare  l'incarico
          conferito al dirigente, e' tenuta a darne idonea e motivata
          comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo,
          prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico. 
          2. Tutti  gli  incarichi  di  funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico svolto. 
          3. Gli incarichi di Segretario generale di  ministeri,  gli
          incarichi di direzione  di  strutture  articolate  al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
          4.  Gli  incarichi  di  funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
          4-bis.  I  criteri  di  conferimento  degli  incarichi   di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
          5. Gli incarichi  di  direzione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
          5-bis. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione  organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  anche   a
          dirigenti non appartenenti ai  ruoli  di  cui  al  medesimo
          articolo 23, purche' dipendenti  delle  amministrazioni  di
          cui   all'articolo   1,   comma   2,   ovvero   di   organi
          costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 
          5-ter.  I  criteri  di  conferimento  degli  incarichi   di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
          6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a  5  possono  essere
          conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del
          10  per  cento  della  dotazione  organica  dei   dirigenti
          appartenenti  alla  prima   fascia   dei   ruoli   di   cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
          6-bis.  Fermo  restando  il  contingente  complessivo   dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
          6-ter. Il comma 6 ed  il  comma  6-bis  si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
          8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3
          cessano decorsi novanta giorni dal voto  sulla  fiducia  al
          Governo. 
          9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
          10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di
          uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi  di
          vertice delle amministrazioni  che  ne  abbiano  interesse,
          funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
          incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi
          quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
          rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 
          11. Per la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per  il
          ministero   degli   affari   esteri    nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
          12. Per il personale di cui all'articolo  3,  comma  1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
          12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
          norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».