Art. 267 
 
                           Autorizzazioni 
 
1. Per le attivita' di  cui  all'articolo  265,  il  Ministero  della
difesa e' competente al rilascio dei provvedimenti  autorizzativi  di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230  e  alla  legge  31
dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni. 
2. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al comma
1, trovano applicazione, in  particolare,  i  disposti  di  cui  agli
articoli: 
a) 5 della legge n.  1860  del  1962,  concernente  il  trasporto  di
materie radioattive; 
b) 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995,  concernenti,
rispettivamente,   l'impiego   di   sorgenti   di   radiazioni,    le
installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti  radioattivi  e
la disattivazione degli impianti nucleari. 
 
          Note all'art. 267: 
          -  Il  testo  degli  articoli  28,  33  e  55  del  decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.  230  (Attuazione   delle
          direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,  96/29/Euratom  e
          2006/117/Euratom  in  materia  di  radiazioni  ionizzanti),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136, e' il seguente: 
          «Art. 28 (Impiego  di  categoria  A).  -  1.  L'impiego  di
          categoria A e' soggetto a nulla osta  preventivo  da  parte
          del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
          dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,  della
          sanita',  sentite  l'ANPA  e  le  regioni  territorialmente
          competenti,    in    relazione     all'ubicazione     delle
          installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di
          radioprotezione,  delle  modalita'  di   esercizio,   delle
          attrezzature e della qualificazione del personale  addetto,
          alle  conseguenze  di  eventuali  incidenti  nonche'  delle
          modalita'  dell'eventuale  allontanamento   o   smaltimento
          nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta
          e' inviata dal Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato ai ministeri  concertanti,  al  presidente
          della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco,
          al prefetto, al comando provinciale dei  vigili  del  fuoco
          competenti per territorio e all'ANPA. 
          2. Nel nulla  osta  possono  essere  stabilite  particolari
          prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per
          le  prove  e  per  l'esercizio,  nonche'  per   l'eventuale
          disattivazione degli impianti.». 
          «Art. 33 (Nulla osta per installazioni  di  deposito  o  di
          smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. Ferme restando le
          disposizioni  vigenti  in  materia  di   dichiarazione   di
          compatibilita' ambientale, la costruzione,  o  comunque  la
          costituzione, e  l'esercizio  delle  installazioni  per  il
          deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di  quelle
          per il trattamento  e  successivo  deposito  o  smaltimento
          nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da  altre
          installazioni, anche proprie, sono soggetti  a  nulla  osta
          preventivo del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   di    concerto    con    i    Ministeri
          dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della  previdenza
          sociale e della sanita', sentite la regione o la  provincia
          autonoma interessata e l'ANPA. 
          2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, d'intesa con i Ministri  dell'ambiente  e
          della sanita' e di concerto con i Ministri  dell'interno  e
          del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono
          stabiliti i livelli di radioattivita' o  di  concentrazione
          ed i tipi di rifiuti per cui si applicano  le  disposizioni
          del presente articolo, nonche' le disposizioni  procedurali
          per il rilascio del nulla osta, in relazione  alle  diverse
          tipologie  di  installazione.  Nel  decreto   puo'   essere
          prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilita' di
          articolare in fasi distinte, compresa quella  di  chiusura,
          il rilascio del nulla osta nonche' di stabilire particolari
          prescrizioni  per  ogni  fase,  ivi  incluse  le  prove   e
          l'esercizio.». 
          «Art.  55  (Autorizzazione  per  la  disattivazione   degli
          impianti nucleari).  -  1.  L'esecuzione  delle  operazioni
          connesse alla disattivazione di  un  impianto  nucleare  e'
          soggetta  ad  autorizzazione  preventiva   da   parte   del
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro
          e della previdenza sociale e della sanita',  la  regione  o
          provincia autonoma interessata e  l'ANPA,  su  istanza  del
          titolare della licenza. Detta autorizzazione e' rilasciata,
          ove necessario, per singole fasi intermedie  rispetto  allo
          stato ultimo previsto. 
          2.  La  suddivisione  in  fasi   intermedie   deve   essere
          giustificata   nell'ambito   di   un   piano   globale   di
          disattivazione, da allegare all'istanza  di  autorizzazione
          relativa alla prima fase. 
          3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di  autorizzazione
          deve essere inviata alle amministrazioni di cui al comma  1
          e  all'ANPA,  unitamente  al  piano  delle  operazioni   da
          eseguire, a  una  descrizione  dello  stato  dell'impianto,
          comprendente anche l'inventario delle  materie  radioattive
          presenti, all'indicazione dello stato dell'impianto  stesso
          al  termine  della  fase,   alle   analisi   di   sicurezza
          concernenti  le  operazioni  da   eseguire   e   lo   stato
          dell'impianto  a  fine  operazioni,  all'indicazione  della
          destinazione dei materiali radioattivi di risulta,  ad  una
          stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma
          di   radioprotezione   anche    per    l'eventualita'    di
          un'emergenza.  Nel  piano  il  titolare  della  licenza  di
          esercizio propone altresi' i momenti a  partire  dai  quali
          vengono meno i presupposti tecnici per  l'osservanza  delle
          singole  disposizioni  del   presente   decreto   e   delle
          prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.».