Art. 309 
 
Cancellazione dai ruoli speciali delle  unita'  navali  dell'Esercito
                italiano e dell'Aeronautica militare 
 
1. La cancellazione dai ruoli speciali del  naviglio  militare  dello
Stato, delle unita'  navali  in  dotazione  all'Esercito  italiano  e
all'Aeronautica militare, e'  disposta  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro della difesa. 
2. Competente  a  promuovere  l'adozione  del  decreto  e'  lo  Stato
maggiore  della  Marina  militare,  al  quale   lo   Stato   maggiore
dell'Esercito italiano e lo Stato maggiore dell'Aeronautica  militare
segnalano le unita' da cancellare fornendo la completa documentazione
comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e
amministrative richieste per tale operazione.