Art. 309 Cancellazione dai ruoli speciali delle unita' navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare 1. La cancellazione dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, delle unita' navali in dotazione all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa. 2. Competente a promuovere l'adozione del decreto e' lo Stato maggiore della Marina militare, al quale lo Stato maggiore dell'Esercito italiano e lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare segnalano le unita' da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.