Art. 376 Cessazione e decadenza della concessione 1. La concessione di ASTC cessa con la perdita del titolo in virtu' del quale la stessa ha avuto luogo. 2. Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose, entro tre mesi dalla data di notifica della revoca. 3. Il Comando, che ha provveduto alla concessione, notifica all'utente l'avviso di revoca. 4. Costituiscono motivi di perdita del titolo: a) termine della durata della concessione di' alloggio di servizio in temporanea concessione; b) cessazione dal servizio attivo; c) decesso del concessionario; d) concessione nell'ambito del comune ove il concessionario presta servizio di alloggi dell'edilizia pubblica convenzionata; e) avvenuta acquisizione, sotto forma di proprieta' o usufrutto, da parte del concessionario, di abitazione ubicata nell'ambito del comune ove lo stesso presta servizio; f) trasferimento in altra sede; g) rinuncia all'ASTC ottenuto. 5. Nel caso di cui al comma 3, lettera c) il termine del rilascio dell'alloggio e' prorogato a un anno dal decesso. 6. Costituiscono motivi di decadenza dalla concessione: a) impiego dell'abitazione, per fini non conformi alla sua specifica funzione; b) cessione in uso a terzi dell'alloggio; c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione; d) mancato pagamento di canoni e oneri accessori entro novanta giorni dalla scadenza dei termini; e) sopravvenuto accertamento che, al momento della concessione dell'alloggio, il concessionario non aveva titolo a ottenerlo; f) mancata occupazione stabile, con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio. 7. Il Comando che ha rilasciato la concessione, notifica il provvedimento di decadenza al concessionario, specificandone i motivi e la data di rilascio dell'alloggio, non oltre il sessantesimo giorno dalla notifica.