Art. 43 
 
         Disposizioni particolari per le attivita' negoziali 
 
1. Per gli acquisti di beni e servizi il Circolo puo'  utilizzare  le
convenzioni quadro definite dalla Concessionaria servizi  informativi
pubblici (CONSIP) S.p.a., secondo quanto previsto dalla normativa  di
settore. 
2. Sono fatte salve le procedure ad economia di cui all'articolo  45,
in conformita' alla vigente normativa primaria. 
3. L'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati  dalle  ditte
fornitrici  e'  effettuato  dal  capo  del  servizio  amministrativo,
utilizzando  i  criteri  di'  valutazione  previsti  dal  codice  dei
contratti pubblici. 
4. Nei casi di prestazioni di  servizi  e  forniture  particolarmente
complesse,  puo'  essere   nominata   un'apposita   commissione   dal
direttore, formata  da  personale  appartenente  al  Ministero  della
difesa, dotato di specifica professionalita', in un numero dispari di
massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i  soci,
esperti nei settori cui si riferiscono le forniture, che  accerti  la
congruita' dei prezzi praticati adottando la procedura ed  i  criteri
di cui al codice dei contratti pubblici. 
5.  Alla  scelta  del  contraente  provvede  il  capo  del   servizio
amministrativo, che puo' avvalersi, per le forniture  particolarmente
complesse,  di  un'apposita  commissione  nominata   dal   direttore,
costituita da funzionari o tecnici appartenenti  al  Ministero  della
difesa, in un numero dispari di massimo cinque componenti  e  per  la
parte maggiore  scelti  tra  i  soci,  esperti  nei  settori  cui  si
riferiscono le forniture. 
6. All'aggiudicazione definitiva della  gara  provvede  il  capo  del
servizio amministrativo. 
7. Si procede alla stipulazione  del  contratto  in  forma  pubblica,
pubblica amministrativa o privata, entro i trenta  giorni  successivi
all'aggiudicazione. 
8. Alla stipulazione dei contratti  provvede  il  capo  del  servizio
amministrativo. 
9. L'approvazione dei contratti e' di competenza del direttore. 
10. I contratti e i verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e
nelle licitazioni  private  sono  redatti  dal  capo  della  gestione
finanziaria  di  cui  all'articolo  26,  comma  5,  designato   quale
ufficiale   rogante,    nel    caso    di    contratti    in    forma
pubblico-amministrativa, ovvero dall'ufficiale stipulante,  nel  caso
di contratto in forma privata. 
11.  L'ufficiale  rogante  e'  tenuto  all'osservanza   delle   norme
prescritte per gli  atti  notarili,  ove  applicabili,  a  verificare
l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento  degli
oneri fiscali, nonche' a  tenere  un  registro-repertorio  in  ordine
cronologico, rilasciando copie autentiche degli atti ricevuti.