Art. 451 
 
          Organi della gestione amministrativa e competenze 
 
1. Il capo del servizio amministrativo, il cui grado o  qualifica  e'
stabilito dall'ordinamento di Forza armata o interforze, e'  preposto
alla direzione della gestione amministrativa dell'organismo e adotta,
nell'ambito  della  sua  competenza  e  secondo  le   direttive   del
comandante: 
a) gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna; 
b) gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio; 
c) gli atti negoziali per  l'amministrazione  e  l'utilizzazione  dei
materiali. 
2. Il capo del  servizio  amministrativo  esercita  sui  materiali  i
previsti controlli  e  coordina  la  gestione  logistica  secondo  le
disposizioni della Forza armata;  e'  responsabile,  in  applicazione
delle  vigenti  disposizioni,  unitamente  al  capo  della   gestione
finanziaria e al cassiere, dei fondi e dei  valori  depositati  nella
cassa di riserva. 
3. Ove non diversamente previsto  dall'ordinamento  definito  con  le
modalita' di cui all'articolo 448, comma 1, i seguenti  organi  della
gestione amministrativa sono  competenti  per  lo  svolgimento  delle
seguenti attivita': 
a)  il  capo  della  gestione  finanziaria   espleta   le   attivita'
concernenti la predisposizione e l'esecuzione degli atti  stipendiali
e negoziali e sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili; 
b) il capo della gestione patrimoniale cura le attivita'  concernenti
la gestione dei materiali  e  in  particolare:  il  rifornimento,  la
conservazione, la distribuzione, il  mantenimento  e  il  fuori  uso;
predispone i provvedimenti occorrenti e sovrintende ai corrispondenti
adempimenti contabili e alle rilevazioni statistiche connesse  con  i
livelli di scorta. E' responsabile, ai sensi e  nei  termini  di  cui
alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, con i consegnatari del  materiale,
dell'efficienza dei  magazzini  e  della  tenuta  dei  materiali  ivi
depositati, sui quali svolge i previsti controlli; dirige la gestione
logistica dei magazzini, secondo le disposizioni degli ordinamenti di
Forza armata; 
c) il cassiere e' il depositario del denaro, dei titoli di credito  e
degli altri valori custoditi nella cassa corrente; cura le  scritture
contabili e provvede alle riscossioni e  ai  pagamenti;  puo'  essere
coadiuvato da uno o piu' aiutanti; 
d)  l'ufficiale  rogante  cura  gli  aspetti  giuridici   e   fiscali
dell'attivita' negoziale dell'organismo e provvede  agli  adempimenti
connessi alla stipulazione dei contratti; 
e) il consegnatario del  materiale  cura  le  scritture  contabili  e
provvede alle attivita' esecutive di rifornimento, di distribuzione e
di conservazione dei materiali dei  quali  ha  il  carico  contabile;
risponde dei materiali direttamente conservati  e,  solo  per  omessa
vigilanza, di quelli distribuiti ai contabili secondari per  la  loro
utilizzazione; puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti; 
f)   il    contabile    agli    assegni    cura    gli    adempimenti
amministrativo-contabili e provvede alle liquidazioni  a  favore  dei
creditori, compilando e sottoscrivendo i documenti di spesa dei quali
risponde ai fini della regolarita'; 
g) l'addetto alla matricola cura  gli  adempimenti  amministrativi  e
provvede all'aggiornamento e alla conservazione della  documentazione
matricolare di ciascun amministrato; 
h) gli incaricati presso i reparti della gestione del  denaro  e  del
materiale  rispondono,  quali  contabili  secondari,  dei   pagamenti
effettuati e dei materiali ricevuti, ai fini  dell'inserimento  delle
corrispondenti risultanze nella contabilita' dell'organismo. 
4.  Gli  organi  della  gestione  amministrativa  sono  nominati  dal
comandante, fatta eccezione per il capo del servizio amministrativo e
per il consegnatario del materiale con debito di custodia,  alle  cui
nomine provvedono le  autorita'  individuate  ai  sensi  delle  norme
vigenti. 
5. La carica di comandante e' incompatibile con quella  di  capo  del
servizio amministrativo, fatti salvi i casi in  cui,  non  prevedendo
gli ordinamenti la carica di capo  del  servizio  amministrativo,  le
relative funzioni spettino al  comandante.  Se  non  e'  prevista  la
carica di cassiere, il comandante puo' incaricare dell'esecuzione dei
singoli pagamenti un ufficiale o un sottufficiale i quali assumono la
responsabilita' prevista per i cassieri. 
6. Nell'Esercito italiano, nella Marina militare  e  nell'Aeronautica
militare, le cariche di capo del servizio amministrativo  e  di  capo
della gestione finanziaria sono ricoperte da ufficiali dei rispettivi
corpi di commissariato. La carica di capo della gestione patrimoniale
e', di norma, ricoperta da ufficiali appartenenti ai medesimi  corpi.
Le funzioni di capo della gestione patrimoniale possono essere svolte
anche da ufficiali non  appartenenti  ai  predetti  corpi  ovvero  da
personale civile di adeguato  livello  e  profilo  professionale;  la
carica di cassiere e' ricoperta da ufficiali di qualsiasi arma, corpo
o servizio, da marescialli in  servizio  permanente  o  da  personale
civile di adeguato  livello  e  profilo  professionale,  idonei  allo
specifico incarico. Alle  relative  nomine  provvede  il  comandante,
salvo quanto disposto al comma 4. 
7.  Nell'Arma  dei  carabinieri  le  cariche  di  capo  del  servizio
amministrativo, di capo della gestione finanziaria e  di  capo  della
gestione  patrimoniale  sono  ricoperte  da  ufficiali  del  comparto
amministrativo. 
8.  Nel  caso  di  temporanea   assenza,   il   capo   del   servizio
amministrativo e' sostituito dall'ufficiale dipendente  piu'  elevato
in grado o piu' anziano dello stesso corpo o arma,  le  cui  funzioni
sono devolute ad altro dipendente. 
9. Gli incarichi di cui  al  comma  6  sono  ricoperti  da  personale
civile,  se  previsto  dall'ordinamento  dei   competenti   organismi
dell'amministrazione della Difesa. 
 
          Note all'art. 451: 
          - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in  materia
          di giurisdizione e controllo  della  Corte  dei  conti)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10