Art. 451 Organi della gestione amministrativa e competenze 1. Il capo del servizio amministrativo, il cui grado o qualifica e' stabilito dall'ordinamento di Forza armata o interforze, e' preposto alla direzione della gestione amministrativa dell'organismo e adotta, nell'ambito della sua competenza e secondo le direttive del comandante: a) gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna; b) gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio; c) gli atti negoziali per l'amministrazione e l'utilizzazione dei materiali. 2. Il capo del servizio amministrativo esercita sui materiali i previsti controlli e coordina la gestione logistica secondo le disposizioni della Forza armata; e' responsabile, in applicazione delle vigenti disposizioni, unitamente al capo della gestione finanziaria e al cassiere, dei fondi e dei valori depositati nella cassa di riserva. 3. Ove non diversamente previsto dall'ordinamento definito con le modalita' di cui all'articolo 448, comma 1, i seguenti organi della gestione amministrativa sono competenti per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) il capo della gestione finanziaria espleta le attivita' concernenti la predisposizione e l'esecuzione degli atti stipendiali e negoziali e sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili; b) il capo della gestione patrimoniale cura le attivita' concernenti la gestione dei materiali e in particolare: il rifornimento, la conservazione, la distribuzione, il mantenimento e il fuori uso; predispone i provvedimenti occorrenti e sovrintende ai corrispondenti adempimenti contabili e alle rilevazioni statistiche connesse con i livelli di scorta. E' responsabile, ai sensi e nei termini di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, con i consegnatari del materiale, dell'efficienza dei magazzini e della tenuta dei materiali ivi depositati, sui quali svolge i previsti controlli; dirige la gestione logistica dei magazzini, secondo le disposizioni degli ordinamenti di Forza armata; c) il cassiere e' il depositario del denaro, dei titoli di credito e degli altri valori custoditi nella cassa corrente; cura le scritture contabili e provvede alle riscossioni e ai pagamenti; puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti; d) l'ufficiale rogante cura gli aspetti giuridici e fiscali dell'attivita' negoziale dell'organismo e provvede agli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti; e) il consegnatario del materiale cura le scritture contabili e provvede alle attivita' esecutive di rifornimento, di distribuzione e di conservazione dei materiali dei quali ha il carico contabile; risponde dei materiali direttamente conservati e, solo per omessa vigilanza, di quelli distribuiti ai contabili secondari per la loro utilizzazione; puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti; f) il contabile agli assegni cura gli adempimenti amministrativo-contabili e provvede alle liquidazioni a favore dei creditori, compilando e sottoscrivendo i documenti di spesa dei quali risponde ai fini della regolarita'; g) l'addetto alla matricola cura gli adempimenti amministrativi e provvede all'aggiornamento e alla conservazione della documentazione matricolare di ciascun amministrato; h) gli incaricati presso i reparti della gestione del denaro e del materiale rispondono, quali contabili secondari, dei pagamenti effettuati e dei materiali ricevuti, ai fini dell'inserimento delle corrispondenti risultanze nella contabilita' dell'organismo. 4. Gli organi della gestione amministrativa sono nominati dal comandante, fatta eccezione per il capo del servizio amministrativo e per il consegnatario del materiale con debito di custodia, alle cui nomine provvedono le autorita' individuate ai sensi delle norme vigenti. 5. La carica di comandante e' incompatibile con quella di capo del servizio amministrativo, fatti salvi i casi in cui, non prevedendo gli ordinamenti la carica di capo del servizio amministrativo, le relative funzioni spettino al comandante. Se non e' prevista la carica di cassiere, il comandante puo' incaricare dell'esecuzione dei singoli pagamenti un ufficiale o un sottufficiale i quali assumono la responsabilita' prevista per i cassieri. 6. Nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, le cariche di capo del servizio amministrativo e di capo della gestione finanziaria sono ricoperte da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato. La carica di capo della gestione patrimoniale e', di norma, ricoperta da ufficiali appartenenti ai medesimi corpi. Le funzioni di capo della gestione patrimoniale possono essere svolte anche da ufficiali non appartenenti ai predetti corpi ovvero da personale civile di adeguato livello e profilo professionale; la carica di cassiere e' ricoperta da ufficiali di qualsiasi arma, corpo o servizio, da marescialli in servizio permanente o da personale civile di adeguato livello e profilo professionale, idonei allo specifico incarico. Alle relative nomine provvede il comandante, salvo quanto disposto al comma 4. 7. Nell'Arma dei carabinieri le cariche di capo del servizio amministrativo, di capo della gestione finanziaria e di capo della gestione patrimoniale sono ricoperte da ufficiali del comparto amministrativo. 8. Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio amministrativo e' sostituito dall'ufficiale dipendente piu' elevato in grado o piu' anziano dello stesso corpo o arma, le cui funzioni sono devolute ad altro dipendente. 9. Gli incarichi di cui al comma 6 sono ricoperti da personale civile, se previsto dall'ordinamento dei competenti organismi dell'amministrazione della Difesa.
Note all'art. 451: - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10