Art. 452 
 
                       Accertamento del danno 
 
1. Allorche' si verifichino mancanze, deterioramenti e diminuzioni di
denaro e di materiali o comunque danni all'amministrazione o a terzi,
chi  e'  tenuto  a  rispondere  predispone  immediatamente   apposito
rapporto  e  lo  trasmette   per   via   gerarchica   al   comandante
dell'organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del
fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti. 
2. Il comandante, effettuata la denuncia di cui al comma  1,  dispone
un'inchiesta amministrativa volta ad accertare le  cause  dell'evento
dannoso, l'entita' del danno e le eventuali responsabilita'. 
3. L'inchiesta amministrativa e' svolta: 
a) da un inquirente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla
terza  area  funzionale,  di  grado  o  qualifica  pari  o  superiore
all'inquisito, allorche' l'entita' del danno non superi l'importo  di
euro 50.000,00; 
b) da una commissione d'inchiesta  il  cui  presidente,  ufficiale  o
dipendente civile non inferiore alla terza area  funzionale,  sia  di
grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorche' l'entita'
del danno superi l'importo di euro 50.000,00. 
4.  L'inquirente  o  la  commissione  di  inchiesta,  acquisito,  ove
necessario, il parere degli organi tecnici competenti,  esaminano  le
cause e  le  circostanze  inerenti  all'evento  dannoso,  determinano
l'entita' dei danni, muovono le opportune  contestazioni  scritte  ai
presunti  responsabili,  acquisiscono  agli  atti  di  inchiesta   le
relative  risposte  e  redigono,  in  duplice   esemplare,   apposita
relazione,  contenente  le  proprie  conclusioni  per  il  successivo
inoltro al comandante dell'organismo. 
5.  Il   comandante   dell'organismo,   al   termine   dell'inchiesta
amministrativa, costituisce in mora i responsabili  e,  se  il  danno
accertato  supera  euro  50.000,00,  trasmette  un  esemplare   della
relazione di cui al comma 4, munita del proprio parere, all'autorita'
superiore  competente  a  determinare  in   via   amministrativa   la
responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato, ai  sensi
dell'articolo 453. 
6. Se la responsabilita' puo' estendersi al comandante, oppure non e'
possibile costituire la commissione, gli atti relativi sono trasmessi
all'autorita'  gerarchicamente   sovraordinata,   ovvero   ad   altra
autorita' individuata dagli ordinamenti di Forza armata o  interforze
sulla base delle peculiari configurazioni  organizzative,  informando
la Procura  regionale  presso  la  Corte  dei  conti.  Se  emerge  la
possibilita' di un coinvolgimento anche di tali autorita',  gli  atti
relativi all'inchiesta sono trasmessi  all'autorita'  gerarchicamente
sovraordinata. L'autorita' alla quale sono stati trasmessi  gli  atti
procede alla denuncia di cui al comma 1, se non vi ha  provveduto  il
comandante. 
7. Se nel corso degli accertamenti  emergono  ipotesi  di  reato,  le
autorita' di cui  all'articolo  453  provvedono  a  informare,  senza
ritardo, l'autorita' giudiziaria. 
8. Il procedimento di cui ai precedenti  commi  non  si  applica  nei
seguenti casi: 
a) inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini; 
b) pagamenti indebitamente effettuati di cui  agli  articoli  2033  e
2036 del codice civile; 
c) sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali; 
d) diminuzioni dei materiali derivanti da cali di giacenza  dei  beni
consumabili che rientrino nei  limiti  predeterminati  da  specifiche
norme tecniche fissate dagli organi tecnici e logistici competenti. 
9. L'autorita' competente ai sensi dell'articolo 453, nei casi di cui
alle lettere a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli
addebiti  a  carico  dei  responsabili,  dandone  comunicazione  alla
Procura regionale  presso  la  Corte  dei  conti  se  i  responsabili
resistono  all'addebito.  Nel  caso  di  cui  alla  lettera  d),   il
comandante emette decreto di scarico.