Art. 517 
 
                  Responsabilita' del consegnatario 
 
1. I consegnatari e gli altri agenti di  cui  all'articolo  516  sono
responsabili dei materiali effettivamente custoditi fino  a  che  non
sia stato perfezionato il provvedimento di  scarico,  al  quale  sono
allegati i documenti prescritti nel regolamento. 
2. I consegnatari dei magazzini di cui  all'articolo  516,  comma  1,
lettera  b),  non  sono  direttamente   responsabili   dell'uso   non
consentito   e   del   colpevole   deterioramento    dei    materiali
legittimamente dati in uso, con annotazione nei quaderni  di  carico,
per i quali i consegnatari sono obbligati a  esercitare  l'azione  di
vigilanza attraverso i previsti controlli a campione. I titolari  dei
quaderni di  carico  rispondono,  con  le  stesse  modalita',  per  i
materiali  consegnati  ai  soggetti  utenti.  I   rapporti   tra   il
consegnatario titolare degli inventari, il responsabile del materiale
distribuito, titolare del quaderno di carico e l'utente sono regolati
dagli articoli 192 e 193 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in
quanto gli ultimi  sono  contabili  secondari,  sia  pure  di  fatto,
rispetto al consegnatario contabile principale. 
3. Il  consegnatario  assume  la  carica  previa  ricognizione  della
consistenza e dello stato dei materiali.  La  ricognizione,  d'intesa
tra il consegnatario subentrante e il cedente, puo' essere effettuata
per campione, ferma restando  la  responsabilita'  del  consegnatario
subentrante su tutti i materiali oggetto della gestione. 
4. Nel caso di temporanea assenza del consegnatario, la gestione  dei
materiali  e'  assunta  provvisoriamente  da  un  delegato   da   lui
designato, previo assenso del capo del  servizio  amministrativo.  La
delega  e'  conferita  con  atto   scritto.   Il   consegnatario   e'
responsabile della gestione, fatta eccezione  per  le  irregolarita',
debitamente comprovate,  verificatesi  durante  la  sua  assenza.  Il
consegnatario,  prima  di  rientrare  nelle  funzioni,   accerta   la
regolarita' della gestione condotta durante la sua assenza. 
 
 
          Note all'art. 517: 
          - Il testo degli articoli 192 e 193 del  regio  decreto  23
          maggio 1924, n. 827, citato nelle note all'articolo 453, e'
          il seguente: 
          «Art. 192 - 1. Per le amministrazioni che  hanno  contabili
          principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i
          versamenti  e  pagamenti  eseguiti  da  questi  ultimi   si
          concentrano nella contabilita' dei primi. 
          2. I contabili principali pero' non  rispondono  dei  fatti
          dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano
          imputabili di colpa o di trascuranza. 
          3. I  contabili  secondari  sono  al  pari  dei  principali
          sottoposti alla vigilanza del  ministro  delle  finanze  ed
          alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere
          ad essa il loro conto giudiziale da  unirsi  a  corredo  di
          quello del contabile principale.». 
          «Art. 193 - 1. Le disposizioni del precedente  articolo  si
          applicano anche nel caso in cui  esistano  consegnatari  di
          materie dipendenti da altri consegnatari o  enti  tenuti  a
          rendere conto giudiziale a norma del presente regolamento».