Art. 632 
 
                         Rinvio e dimissione 
 
1. Il rinvio d'autorita' per motivi di  servizio,  autorizzato  dallo
Stato maggiore dell'Esercito italiano, puo' essere disposto  solo  ai
due corsi di Stato maggiore immediatamente  successivi  a  quello  al
quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare. 
2.  Il  rinvio  d'autorita'  dell'ufficiale  sottoposto  a   sanzione
disciplinare di stato ovvero sospeso  precauzionalmente  dall'impiego
e' disposto sino alla cessazione degli effetti della sanzione  ovvero
alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di sospensione. 
3. L'ufficiale, che non puo' iniziare a frequentare il corso di Stato
maggiore entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata, puo'
presentare  domanda  di  rinvio  a  frequentare  il  corso  nell'anno
accademico successivo, se ricorrono gravi  e  documentati  motivi  di
carattere privato ovvero entro i due anni accademici successivi,  nel
caso di infermita' riconosciuta dai competenti organi medico-legali. 
4. L'ufficiale che si assenta per un  periodo  di  tempo  complessivo
superiore a un sesto della durata e' dimesso dal corso. Se  l'assenza
e' determinata da gravi e documentati  motivi  di  carattere  privato
ovvero   da   infermita'   riconosciuta   dai    competenti    organi
medico-legali, puo' essere disposto il rinvio d'ufficio a frequentare
il corso, rispettivamente, entro l'anno accademico successivo  ovvero
entro i due anni accademici successivi. 
5. Il rinvio per motivi di  studio  alla  sessione  successiva  dello
stesso corso ovvero al corso successivo puo' essere disposto, per una
sola volta,  in  favore  dell'ufficiale  che  non  e'  stato  ammesso
all'esame finale, di cui all' articolo 629, per  aver  conseguito  un
punteggio inferiore a 18/30. 
6. L'ufficiale, che per gravi  motivi  di  carattere  privato  o  per
infermita' non puo' sostenere l'esame finale nel giorno stabilito, e'
rinviato ad altra data entro la stessa ovvero la successiva  sessione
d'esame. 
7. La dimissione  dal  corso  di  Stato  maggiore  per  gravi  motivi
disciplinari ovvero per scarso rendimento  negli  studi  e'  disposta
dallo  Stato  maggiore  dell'Esercito  italiano,   su   proposta   di
un'apposita commissione  nominata  dal  comandante  dell'istituto  di
formazione, e comporta l'inammissibilita' a frequentare  altro  corso
di stato maggiore.