Art. 633 
 
                              Concorso 
 
1. Sono ammessi a frequentare il corso di Stato maggiore  i  capitani
dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che superano  il  concorso,
per titoli ed esami, di cui all'articolo 831, comma  4,  del  codice,
bandito con decreto dirigenziale, per il numero di posti  determinato
in  relazione   alle   esigenze   organico-funzionali   dell'Esercito
italiano.