Art. 637 Graduatoria 1. La graduatoria di merito dei concorrenti e' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati e ottenuti calcolando la media aritmetica tra il punteggio riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di merito e la media dei voti conseguiti nelle prove d'esame, dando la precedenza, a parita' di punteggio, al piu' anziano in ruolo. 2. La graduatoria approvata e' comunicata agli interessati dalla Direzione generale del personale militare. 3. Sono ammessi a frequentare il corso di Stato maggiore, nel numero dei posti messi a concorso, gli ufficiali dichiarati idonei utilmente collocati nella graduatoria. 4. I posti messi a concorso, che alla data di inizio del corso risultano non coperti per rinuncia o per altro motivo, sono assegnati in numero corrispondente a favore dei concorrenti dichiarati idonei ma non vincitori, secondo l'ordine della graduatoria.