Art. 637 
 
                             Graduatoria 
 
1. La graduatoria  di  merito  dei  concorrenti  e'  formata  secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati e ottenuti  calcolando
la media aritmetica tra il punteggio riportato  dal  candidato  nella
valutazione dei titoli di merito e la media dei voti conseguiti nelle
prove d'esame, dando la precedenza, a parita' di punteggio,  al  piu'
anziano in ruolo. 
2. La graduatoria approvata  e'  comunicata  agli  interessati  dalla
Direzione generale del personale militare. 
3. Sono ammessi a frequentare il corso di Stato maggiore, nel  numero
dei posti messi a concorso, gli ufficiali dichiarati idonei utilmente
collocati nella graduatoria. 
4. I posti messi a concorso,  che  alla  data  di  inizio  del  corso
risultano non coperti per rinuncia o per altro motivo, sono assegnati
in numero corrispondente a favore dei concorrenti  dichiarati  idonei
ma non vincitori, secondo l'ordine della graduatoria.