Art. 70 
 
Statuto e  relativo  regolamento  di  esecuzione  della  Lega  navale
                              italiana 
 
1. L'organizzazione e il funzionamento  della  Lega  navale  italiana
sono disciplinati con statuto redatto in  base  alle  norme  generali
regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70,  nel  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e  nel  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' alla presente
sezione. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea generale  dei  soci,
su proposta  del  consiglio  direttivo  nazionale,  e  approvato  con
decreto del Ministro della difesa di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri  di  efficacia,
efficienza, economicita' e semplificazione: 
a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 67 e
delle strutture centrali o periferiche e dei  relativi  responsabili,
nonche' gli eventuali compensi  attribuiti  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni ovvero i rimborsi delle spese; 
b)  l'organizzazione della presidenza nazionale e del  personale  che
opera a supporto degli uffici, con il relativo stato giuridico; 
c) le categorie dei soci; 
d) le modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto nonche' la
costituzione, lo scioglimento, l'organizzazione  e  le  modalita'  di
funzionamento delle  articolazioni  territoriali  della  Lega  navale
italiana; 
e) i compiti di direzione e controllo  degli  organi  centrali  della
Lega navale italiana nei confronti delle articolazioni  territoriali,
nonche' le  modalita'  di  versamento  delle  entrate  alla  gestione
nazionale e di erogazione delle spese anche  per  le  esigenze  delle
strutture periferiche; 
f) criteri di amministrazione  del  patrimonio  complessivo,  la  cui
titolarita' e' attribuita agli organi centrali. 
3. Il consiglio direttivo nazionale,  su  proposta  della  presidenza
nazionale,  delibera  le  norme  regolamentari  di  esecuzione  dello
statuto. 
 
 
          Note all'art. 70: 
          - Per la legge 20 marzo 1975, n.  70,  si  vedano  le  note
          all'art. 56. 
          - Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.  419,  si
          vedano le note all'art. 50. 
          - Per il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  si
          vedano le note all'art. 14.