Art. 816 
 
           Ripristino nei casi di reintegrazione nel grado 
 
1. Coloro che, in seguito alla perdita del grado sono  stati  privati
delle medaglie e della croce al valor militare  e  delle  distinzioni
onorifiche di guerra,  e  che  sono  reintegrati  nel  grado  stesso,
possono chiedere  al  ministero  competente  il  ripristino,  a  ogni
effetto, della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute. 
2. Il  ripristino  della  concessione  ha  luogo  nel  modo  indicato
nell'articolo 814, comma 3 e decorre dalla data dalla quale ha  avuto
effetto la reintegrazione nel grado militare.