Art. 851 Computo del servizio aeronavigante 1. Per i militari in servizio il computo del servizio aeronavigante utile per il conferimento della medaglia di lunga navigazione aerea, e' fatto in relazione agli anni di effettivo servizio aeronavigante compiuto con percezione delle relative indennita'. 2. Se per le cause di cui all'articolo 852, in un determinato periodo non si e' svolta attivita' di volo, il periodo stesso puo' essere considerato utile ai fini della concessione della medaglia di lunga navigazione aerea, tenuto conto che nei periodi di 10, 15 e 20 anni, il numero minimo delle ore di volo compiuto deve essere quello stabilito dal Ministero, in conformita' di quanto dispone l'articolo 850. 3. Per gli osservatori militari d'aeroplano e di idrovolante delle altre Forze armate, ai soli effetti della concessione della medaglia di lunga navigazione aerea, e' computato il periodo di un anno se nell'anno solare stesso il militare e' stato dichiarato «addestrato». 4. La dichiarazione di «addestrato» e' subordinata al compimento nell'anno solare dell'attivita' minima di volo stabilita dal Ministero della difesa per tutto lo stesso anno solare.