Art. 851 
 
                 Computo del servizio aeronavigante 
 
1. Per i militari in servizio il computo del  servizio  aeronavigante
utile per il conferimento della medaglia di lunga navigazione  aerea,
e' fatto in relazione agli anni di effettivo  servizio  aeronavigante
compiuto con percezione delle relative indennita'. 
2. Se per le cause di cui all'articolo 852, in un determinato periodo
non si e' svolta attivita' di volo, il  periodo  stesso  puo'  essere
considerato utile ai fini della concessione della medaglia  di  lunga
navigazione aerea, tenuto conto che nei periodi di 10, 15 e 20  anni,
il numero minimo delle  ore  di  volo  compiuto  deve  essere  quello
stabilito dal Ministero, in conformita' di quanto dispone  l'articolo
850. 
3. Per gli osservatori militari d'aeroplano e  di  idrovolante  delle
altre Forze armate, ai soli effetti della concessione della  medaglia
di lunga navigazione aerea, e' computato il periodo  di  un  anno  se
nell'anno solare stesso il militare e' stato dichiarato «addestrato». 
4. La dichiarazione di  «addestrato»  e'  subordinata  al  compimento
nell'anno  solare  dell'attivita'  minima  di  volo   stabilita   dal
Ministero della difesa per tutto lo stesso anno solare.