Art. 3 
 
 
                     Attivita', criteri e metodi 
 
  1. L'Agenzia svolge le seguenti attivita': 
    a) valuta la qualita' dei processi,  i  risultati  e  i  prodotti
delle attivita' di gestione, formazione,  ricerca,  ivi  compreso  il
trasferimento tecnologico delle universita' e degli enti di  ricerca,
anche con riferimento alle singole strutture dei  predetti  enti;  le
predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni; 
    b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base  a
parametri  oggettivi   e   certificabili,   delle   strutture   delle
universita'  e  degli  enti  di  ricerca,  e  dei  corsi  di   studio
universitari,  ivi  compresi  i  dottorati  di  ricerca,   i   master
universitari   e   le   scuole   di   specializzazione,    ai    fini
dell'accreditamento periodico degli stessi  da  parte  del  Ministro,
prevedendo   comunque    il    contributo    delle    procedure    di
auto-valutazione.  Per  le  questioni  didattiche  e'   promosso   il
coinvolgimento  attivo  degli  studenti  e  dei  loro  organismi   di
rappresentanza  e  delle  commissioni  paritetiche;  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
    c) esercita funzioni di indirizzo delle attivita' di  valutazione
demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli  enti
di ricerca, ad eccezione di quelle  loro  affidate  dalle  rispettive
istituzioni di appartenenza, raccordando  la  propria  attivita'  con
quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi  con
questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori; 
    d) predispone, anche in riferimento alle  funzioni  di  cui  alla
lettera b), in collaborazione con i  nuclei  di  valutazione  interna
procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi  da
parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Universita'  si
attengono  per  le  procedure  di  valutazione  dell'efficacia  della
didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli  studenti  e
ne cura  l'analisi  e  la  pubblicazione  soprattutto  con  modalita'
informatiche; 
    e) elabora e propone  al  Ministro  i  requisiti  quantitativi  e
qualitativi,  in  termini  di  risorse  umane,   infrastrutturali   e
finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e
di  capacita'  di  ricerca,  ai  fini  dell'istituzione   fusione   o
federazione ovvero soppressione di universita' o di  sedi  distaccate
di universita' esistenti, nonche' per l'attivazione,  la  chiusura  o
l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi  compresi
i dottorati  di  ricerca,  i  master  universitari  e  le  scuole  di
specializzazione; 
    f) elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento
per  l'allocazione  dei  finanziamenti  statali,   ivi   inclusa   la
determinazione dei livelli essenziali  di  prestazione  e  dei  costi
unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi; 
    g) valuta,  sulla  base  dei  risultati  attesi  e  di  parametri
predefiniti, i risultati  degli  accordi  di  programma  ed  il  loro
contributo al miglioramento della qualita'  complessiva  del  sistema
universitario e della ricerca; 
    h) valuta l'efficienza e l'efficacia dei  programmi  pubblici  di
finanziamento e di  incentivazione  delle  attivita'  didattiche,  di
ricerca e di innovazione; 
    i) svolge, su richiesta del Ministro  e  compatibilmente  con  le
risorse finanziarie disponibili, ulteriori attivita' di  valutazione,
nonche' di definizione di  standard,  di  parametri  e  di  normativa
tecnica. 
  2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui  alla
lettera a) del comma 1: 
    a) l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' didattica sulla base
di  standard  qualitativi  di  livello  internazionale,   anche   con
riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti  ed
al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro; 
    b)   la   qualita'   dei   prodotti   della   ricerca,   valutati
principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari; 
    c) l'acquisizione  di  finanziamenti  esterni,  l'attivazione  di
rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori  con  soggetti
pubblici e privati; 
    d) la presenza di studenti in possesso  di  un  curriculum  degli
studi  altamente  meritevole  e  di  docenti  stranieri  di   elevata
qualificazione; 
    e)  l'efficienza  e  la  sostenibilita'  delle  strutture  e  dei
processi di governo e di gestione; 
    f) la completezza e  correttezza  della  comunicazione  pubblica,
soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche; di servizi
e strutture per gli studenti; di risultati  dell'autovalutazione;  di
valutazioni da parte degli studenti; di efficienza ed  efficacia  dei
servizi di  orientamento  al  lavoro;  di  valutazioni  di  organismi
internazionali e comunitari anche in riferimento all'assegnazione  di
finanziamenti e alla partecipazione a progetti di ricerca. 
  3. Nello svolgimento  delle  sue  attivita'  l'Agenzia  utilizza  i
criteri,  i  metodi  e  gli  indicatori  piu'  appropriati  per  ogni
tipologia di valutazione,  anche  in  riferimento  a  diversi  ambiti
disciplinari, tenendo conto di quelli definiti dalla  Commissione  di
cui all'articolo 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, nonche'  delle  esperienze  sviluppate  e  condivise  a
livello nazionale e internazionale. 
  4. Le attivita' di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su
richiesta del Ministro anche nei  confronti  dei  centri  e  consorzi
interuniversitari  e  dei  consorzi  per  la  ricerca  universitaria,
nonche' di altre strutture universitarie e di ricerca. 
 
          Note all'art. 3: 
              - L'art.  13,  comma  1,  del  decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo  2009,
          n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
          lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza   delle
          pubbliche amministrazioni» cosi' recita: 
              «Art. 13. - 1. In  attuazione  dell'art.  4,  comma  2,
          lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15,  e'  istituita
          la  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza   e
          l'integrita' delle amministrazioni  pubbliche,  di  seguito
          denominata  "Commissione",  che  opera  in   posizione   di
          indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena
          autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed
          eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni
          pubbliche, con il  compito  di  indirizzare,  coordinare  e
          sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni  di
          valutazione, di garantire la  trasparenza  dei  sistemi  di
          valutazione,  di  assicurare   la   comparabilita'   e   la
          visibilita'   degli   indici   di   andamento   gestionale,
          informando annualmente il  Ministro  per  l'attuazione  del
          programma di Governo sull'attivita' svolta.».