ARTICOLO X NOTIFICA DI DOCUMENTI (1) La Parte richiesta provvede alla notifica di tutti i documenti ad essa trasmessi per tale fine. (2) La Parte richiedente deve trasmettere le richieste di notifica di documenti relativi ad atti da compiersi nella stessa Parte richiedente entro un termine ragionevole prima del compimento dell'atto. (3) La Parte richiedente deve trasmettere le richieste di notifica di documenti relativi a comparizioni nella stessa Parte richiedente almeno quaranta giorni prima della prevista comparizione. (4) La prova della notifica viene data: (a) mediante ricevuta datata e sottoscritta dalla persona alla quale e' stata fatta la notifica; (b) mediante dichiarazione, della competente autorita' della Parte richiesta, che la notifica e' stata effettuata, con l'indicazione della sua forma e della sua data; (c) in qualsiasi altra forma possibile richiesta dalla Parte richiedente. I documenti devono essere inviati immediatamente alla Parte richiedente. (5) La persona che ometta di uniformarsi ad atti giudiziari ad essa notificati non e' per questo soggetta ad alcuna sanzione o misura coercitiva secondo la legge di nessuna delle Parti, salvo che successivamente essa entri volontariamente nel territorio della Parte richiedente e qui la notifica venga rinnovata.