(Accordo - art. X)
                             ARTICOLO X 
                        NOTIFICA DI DOCUMENTI 
 
 
    (1)  La  Parte  richiesta  provvede  alla  notifica  di  tutti  i
documenti ad essa trasmessi per tale fine. 
    (2)  La  Parte  richiedente  deve  trasmettere  le  richieste  di
notifica di documenti relativi ad  atti  da  compiersi  nella  stessa
Parte richiedente entro un termine ragionevole prima  del  compimento
dell'atto. 
    (3)  La  Parte  richiedente  deve  trasmettere  le  richieste  di
notifica di documenti relativi  a  comparizioni  nella  stessa  Parte
richiedente almeno quaranta giorni prima della prevista comparizione. 
    (4) La prova della notifica viene data: 
    (a) mediante ricevuta datata e sottoscritta  dalla  persona  alla
quale e' stata fatta la notifica; 
    (b) mediante  dichiarazione,  della  competente  autorita'  della
Parte  richiesta,  che  la  notifica   e'   stata   effettuata,   con
l'indicazione della sua forma e della sua data; 
    (c) in qualsiasi altra  forma  possibile  richiesta  dalla  Parte
richiedente. 
    I documenti  devono  essere  inviati  immediatamente  alla  Parte
richiedente. 
    (5) La persona che ometta di uniformarsi ad  atti  giudiziari  ad
essa notificati non e' per  questo  soggetta  ad  alcuna  sanzione  o
misura coercitiva secondo la legge di nessuna delle Parti, salvo  che
successivamente essa entri volontariamente nel territorio della Parte
richiedente e qui la notifica venga rinnovata.