ARTICOLO XI DOCUMENTI DI PUBBLICO DOMINIO E DOCUMENTI UFFICIALI (1) La Parte richiesta deve fornire copia dei documenti che per la sua legge sono di pubblico dominio. (2) La Parte richiesta puo' fornire copia di documenti o registrazioni o informazioni in possesso di autorita' o organi dello Stato, ma non di pubblico dominio, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui del documento, della registrazione o dell'informazione potrebbero disporre le proprie autorita' di polizia e giudiziarie.