(Accordo - art. XI)
                             ARTICOLO XI 
         DOCUMENTI DI PUBBLICO DOMINIO E DOCUMENTI UFFICIALI 
 
 
    (1) La Parte richiesta deve fornire copia dei documenti  che  per
la sua legge sono di pubblico dominio. 
    (2)  La  Parte  richiesta  puo'  fornire  copia  di  documenti  o
registrazioni o informazioni in possesso di autorita' o organi  dello
Stato, ma non di pubblico dominio, nella stessa misura ed alle stesse
condizioni   in   cui   del   documento,   della   registrazione    o
dell'informazione potrebbero disporre le proprie autorita' di polizia
e giudiziarie.