(Accordo - art. XII)
                            ARTICOLO XII 
                  CERTIFICAZIONE ED AUTENTICAZIONE 
 
 
    Le  prove,  i  documenti,  le   trascrizioni,   i   verbali,   le
dichiarazioni e ogni altro materiale che deve essere  trasmesso  alla
Parte richiedente viene munito di certificazione o di  autenticazione
soltanto se la stessa Parte richiedente ne fa richiesta. Il materiale
viene  certificato   o   autenticato   dall'autorita'   consolare   o
diplomatica soltanto se la legge della Parte richiedente lo  richiede
specificatamente.