ARTICOLO XII CERTIFICAZIONE ED AUTENTICAZIONE Le prove, i documenti, le trascrizioni, i verbali, le dichiarazioni e ogni altro materiale che deve essere trasmesso alla Parte richiedente viene munito di certificazione o di autenticazione soltanto se la stessa Parte richiedente ne fa richiesta. Il materiale viene certificato o autenticato dall'autorita' consolare o diplomatica soltanto se la legge della Parte richiedente lo richiede specificatamente.